Correzione dell’errore materiale e condanna alle spese: necessaria la camera di consiglio (Cass. pen. Sez. V n. 10994 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di correzione dell’errore materiale adottato de plano, senza la fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti, è affetto da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio imposto dall’art. 130 cod. proc. pen. L’esigenza difensiva è tanto più stringente quando l’emenda introduce una condanna patrimoniale a carico dell’imputato, non automatica né predeterminata. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione così introdotta, con eliminazione della stessa.

Il Fatto

Il giudice di pace aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. Il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione con dispositivo letto in udienza, senza pronunciarsi sulla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Nella motivazione depositata successivamente, il Tribunale aveva inserito la condanna al rimborso di tali spese, liquidate in euro 1.184,00, richiamando l’art. 130 cod. proc. pen. senza attivare il relativo procedimento.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale sotto due profili: l’illegittimità dell’emenda così realizzata e l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Il Collegio osserva che il Tribunale ha corretto direttamente la propria decisione invocando l’art. 130 cod. proc. pen., il quale invece impone espressamente che il giudice provveda in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen. Nessuna delle due fasi è stata attivata.

La preventiva instaurazione del contraddittorio era, nella specie, particolarmente necessaria: l’emenda introduceva una condanna di carattere patrimoniale a carico dell’imputato, che non era neppure automatica né predeterminata. Il rimedio della correzione non può dunque essere impiegato per colmare un’omessa pronuncia di tale natura.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’adozione de plano del provvedimento di correzione, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, determina una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. Sono citati i precedenti Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015 e Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022.

Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni sette e mesi sei, decorre dal 13 agosto 2016 ed è stato sospeso per 336 giorni; risulterà decorso solo il 14 gennaio 2025. Alla data della decisione il reato non era dunque estinto.

La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, con eliminazione della stessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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