Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 7175 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, restando preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Non sono pertanto consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, e il ricorso così articolato è inammissibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 giugno 2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Pavia del 22 giugno 2023, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge, oltre a manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997).

Il Collegio richiama quindi l’insegnamento secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione: rimane preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006).

Ne deriva che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009). Delineato in questi termini l’orizzonte dello scrutinio, la Corte osserva che il ricorrente invoca in realtà un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, quindi una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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