Correzione di errore materiale dell’ordinanza: emendabili d’ufficio gli errori sull’epigrafe delle parti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21139 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale prevista dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. può investire anche gli errori contenuti nell’epigrafe del provvedimento, relativi all’indicazione delle parti e dei loro difensori. Il refuso che alteri il nome di una parte o indichi un difensore diverso da quello effettivo è emendabile anche d’ufficio, quando risulti con evidenza dal contesto del provvedimento stesso e dagli atti di causa. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non giurisdizionale, con la conseguenza che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, già controricorrente nel giudizio definito con l’ordinanza n. 3245/2025, ha proposto istanza per la correzione di errore materiale del predetto provvedimento. Con quella ordinanza la Corte aveva rigettato il ricorso dei ricorrenti e li aveva condannati alla rifusione delle spese di lite.
L’istante ha lamentato che nell’epigrafe non erano citati i propri difensori, ma l’Avvocatura Generale dello Stato, e che al punto n. 3 era citata la Corte d’appello di Napoli in luogo della Corte d’appello di Roma, organo che aveva effettivamente deciso in grado di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che gli errori materiali denunciati sono evidenti. Essi risultano non solo dal controricorso dell’Università, ma dalla stessa ordinanza impugnata, là dove nella parte dispositiva compare la liquidazione degli esborsi senza alcun riferimento alla prenotazione a debito e nell’epigrafe si indica che la sentenza impugnata è della Corte d’appello di Roma.
La Corte ha poi individuato un ulteriore errore materiale nell’intestazione dell’ordinanza, dove i ricorrenti erano indicati con nominativi errati. Tale refuso è chiaramente evincibile dall’originario ricorso per cassazione ed è pertanto emendabile d’ufficio, senza necessità di specifica istanza di parte.
Il percorso argomentativo conferma che l’errore materiale non è limitato al dispositivo, ma può riguardare l’intera struttura del provvedimento, compresa l’epigrafe e l’intestazione delle parti. Il requisito richiesto è la evidenza dell’errore, desumibile dal testo del provvedimento e dagli atti processuali.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte ha escluso che vi sia luogo a provvedere. Il procedimento ha natura amministrativa e non giurisdizionale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 29432 del 2024.
La Corte ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza n. 3245/2025, stabilendo le esatte diciture da sostituire nell’epigrafe e nel punto 3 del “Considerato che”, con mandato alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.