Adempimento tardivo e perdita degli sgravi contributivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22315 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici contributivi, la cui fruizione è condizionata, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, il pagamento tardivo dell’obbligazione contributiva, intervenuto dopo la scadenza del termine di quindici giorni dall’invito a regolarizzare, non costituisce valida regolarizzazione e non ha effetto sanante della pregressa irregolarità. La regolarità contributiva non coincide con l’adempimento dell’obbligazione ma è presupposto autonomo per la fruizione degli sgravi; pertanto, il datore di lavoro che ha perduto il diritto all’agevolazione per mancata tempestiva regolarizzazione è tenuto a versare le differenze contributive, la cui esigibilità non è esclusa dalla mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’ente previdenziale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino aveva respinto l’appello dell’INPS, confermando la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento dell’opposizione del datore di lavoro, aveva annullato un avviso di addebito per crediti contributivi, relativi al recupero di benefici fruiti per l’assunzione di lavoratori disoccupati di lungo periodo ai sensi dell’art. 118 legge n. 190/2014. L’INPS aveva contestato la legittimità degli sgravi, in ragione dell’esistenza di debiti contributivi non regolarizzati entro il termine di quindici giorni dall’invito dell’ente. Il contribuente, invece, aveva dedotto di aver provveduto alla regolarizzazione delle proprie posizioni e contestava la richiesta di restituzione degli sgravi già fruiti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Istituto, cassando la sentenza impugnata con rinvio. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, incentrato sull’art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 e sul d.m. 31/1/2015. La verifica della regolarità contributiva, condizione per l’accesso ai benefici, si sostanzia nel controllo di specifici requisiti, quali la correntezza degli adempimenti mensili e l’inesistenza di inadempienze in atto.
Centrale è l’interpretazione dell’art. 4 del d.m. 31/1/2015, che disciplina il sub-procedimento di regolarizzazione. La norma regolamentare distingue nettamente l’ipotesi del pagamento tempestivo, effettuato entro quindici giorni dalla notifica dell’invito a regolarizzare, che “genera” il DURC, da quella del mancato pagamento nel termine, cui consegue la risultanza negativa della verifica. La Corte ha affermato che un conto è il pagamento estintivo del debito, altro è la regolarizzazione contributiva quale presupposto per fruire degli sgravi. L’adempimento tardivo soddisfa il credito dell’ente ma non è idoneo a sanare l’irregolarità e a ripristinare il diritto all’agevolazione, venendo meno la condizione di regolarità richiesta dalla legge.
La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio, già espresso in precedenti pronunce, secondo cui non è consentita una regolarizzazione “ex post” in qualsiasi tempo, poiché la norma mira ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva. Ha inoltre precisato che la mancata segnalazione dell’irregolarità da parte dell’INPS non determina l’inesigibilità delle differenze contributive, atteso che il DURC ha natura di atto di certazione, privo di valore costitutivo, e la verifica della sussistenza dei presupposti resta demandata all’accertamento giudiziale.
La Cassazione ha demandato al giudice di rinvio gli accertamenti di fatto sull’epoca, le modalità e l’oggetto dei pagamenti effettuati dal contribuente, al fine di verificare se, alla luce dei principi enunciati, residuino esposizioni debitorie e se la loro esigibilità sia eventualmente preclusa da vizi propri della procedura di notifica degli avvisi di addebito.
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Nota della Redazione
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