Prescrizione del danno comunitario da contratti a termine abusivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21136 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario spettante al lavoratore decorre dall’ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto. Il numero dei contratti stipulati rileva dunque solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli risalenti a oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento incidere sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente. Ne consegue che il giudice di merito non può escludere dal computo risarcitorio i contratti anteriori al decennio, ma deve valutarli come componente della medesima pretesa risarcitoria.

Il Fatto

La lavoratrice, assunta a tempo determinato presso un ente locale a partire dal 1998 con mansioni di educatrice di asili nido, ha agito nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. La domanda è stata rigettata in primo grado e, in appello, la Corte territoriale aveva respinto il gravame ritenendo assorbente la concreta chance di stabilizzazione offerta alla lavoratrice, che aveva partecipato senza esito a due procedure di stabilizzazione.

La sentenza di appello era stata cassata con rinvio per un primo profilo attinente al danno comunitario. In sede di riassunzione, la Corte d’appello ha accolto la domanda, ma nel liquidare il pregiudizio ha escluso i contratti stipulati oltre dieci anni prima dell’introduzione del giudizio, ritenendoli prescritti. Da qui il nuovo ricorso per cassazione, incentrato sulla decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda sulla presunta violazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 32 della legge n. 183 del 2010, in relazione alla clausola 5 dell’allegato alla direttiva 70/1999. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia considerato prescritta parte dei contratti e non abbia liquidato il danno comunitario tenendo conto del loro numero complessivo.

La censura è accolta. La Suprema Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass., Sez. L, n. 34741 del 2023, secondo cui il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno comunitario decorre dall’ultimo dei contratti a termine illegittimamente reiterati. La ratio riposa sulla natura unitaria del diritto, che non si fraziona in tante pretese quanti sono i singoli contratti.

Da questa premessa discende la conseguenza operativa sul piano della liquidazione. Il numero dei contratti non è irrilevante: assume rilievo proprio nella fase di quantificazione del pregiudizio. Anche i contratti stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento possono incidere sulla determinazione del danno patito dal dipendente, perché contribuiscono a descrivere l’estensione dell’abuso.

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha espressamente escluso dal computo, ai fini della liquidazione, i contratti intercorsi tra il 19 gennaio 1998 e il 30 giugno 2006, in quanto anteriori al decennio. Così facendo si è posta in contrasto con il principio di diritto richiamato, applicando alla quantificazione una preclusione che opera invece sul solo piano della decorrenza della prescrizione.

Il secondo motivo, incentrato sulla liquidazione delle spese legali sotto i minimi tariffari in relazione all’art. 91 c.p.c., all’art. 2233 c.c. e ai D.M. 55 del 2014 e 37 del 2018, resta assorbito dall’accoglimento della prima censura. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, perché decida nel merito anche sulle spese di legittimità applicando il principio di diritto enunciato.

Nota della Redazione

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