Correzione dell’erronea indicazione del giudice di rinvio in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 3854 del 15.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile quando emerga un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal semplice confronto tra la parte inficiata del provvedimento e la motivazione. La correzione non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. L’erronea indicazione del giudice di rinvio, non emendabile dal giudice del rinvio stesso né tramite rinvio di ufficio alla Corte, rientra nell’ambito applicativo della correzione, ove dai presupposti argomentativi posti dalla Corte discenda univocamente l’identificazione da correggere. La natura sostanzialmente amministrativa del procedimento, non diretta a incidere sull’assetto di interessi già regolato, esclude la liquidazione delle spese, non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
Il Fatto
La società cooperativa agricola aveva proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18027/2022, depositata il 6 giugno 2022. Con quella pronuncia la Corte, accogliendo il ricorso della stessa istante, aveva ritenuto che la giurisdizione sulla domanda di pagamento dei contributi richiesti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato appartenesse al giudice tributario, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale d’Abruzzo. Il ricorso per correzione, notificato il 19 luglio 2022, lamentava che la Corte avesse rinviato alla Commissione tributaria regionale anziché alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, giudice di prima istanza che aveva negato la propria giurisdizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione consolidata di errore materiale. Il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c. serve a ovviare a un difetto di corrispondenza tra il pensiero del giudice e la sua rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto tra la parte inficiata e le considerazioni contenute nella motivazione, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Il richiamo è a Cass. n. 16877/2020 e ai precedenti ivi citati.
Il passaggio decisivo riguarda l’erronea indicazione del giudice di rinvio. Tale vizio non è emendabile dal giudice del rinvio stesso, come chiarito da Cass. n. 2407 del 2004 e Cass. n. 17457 del 2007, né può formare oggetto di rinvio di ufficio alla Corte, secondo Cass. n. 8491 del 2009. Esso si colloca esattamente nell’ambito applicativo della correzione su istanza della parte interessata ovvero di ufficio, nelle volte in cui la Corte abbia posto i presupposti argomentativi dai quali non possa che univocamente discendere l’identificazione da correggere, come affermato da Cass. n. 3693/2022.
Nel caso concreto la Corte aveva dato atto, nell’ordinanza impugnata, che il primo giudice dichiaratosi privo di giurisdizione era la Commissione tributaria provinciale di Teramo, in termini poi confermati dal giudice d’appello, per poi dichiarare sussistente la giurisdizione del giudice tributario ma indicando erroneamente, per mero lapsus calami, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo. Il contrasto tra motivazione e dispositivo era dunque ricostruibile dal testo stesso del provvedimento.
Da tali considerazioni consegue l’accoglimento dell’istanza e la correzione dell’ordinanza n. 18027/2022 nel senso che, ove si legge quale giudice del rinvio la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, deve leggersi la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo. Quanto alle spese, la Corte rileva la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento, non diretto a incidere sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corretto, con esclusione della liquidazione delle spese per difetto di soccombenza, richiamando anche Cass., Sez. Un., n. 29432/2024.
Nota della Redazione
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