Il ristorno ai consorziati rettifica i ricavi e non è un costo da dimostrare (Cass. civ. Sez. 5 n. 20152 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società consortili, il ristorno ai consorziati delle eccedenze di gestione, realizzato mediante l’emissione di note di credito a rettifica dei ricavi, non costituisce un componente negativo di reddito da assoggettare al vaglio di inerenza, ma una mera rettifica dei ricavi, volta ad allineare i contributi consortili ai costi effettivamente sostenuti. Ne consegue che la sentenza di merito che qualifichi il ristorno in tal modo è idonea a sorreggere autonomamente la decisione, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che, senza censurare tale ratio decidendi, si limiti a contestare la mancata verifica probatoria dell’inerenza di un costo.
Il Fatto
A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società consortile, in qualità di consolidata, e alla società consolidante, tre avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2012. L’Ufficio contestava l’indeducibilità, ai fini IRES e IRAP, di un avanzo di gestione di importo pari a € 1.700.000,00, oggetto di ristorno ai consorziati sotto forma di minor ricavo e restituito tramite note di credito, ritenendo il componente negativo privo del requisito dell’inerenza, non essendo imputabile ad un determinato servizio né compiutamente determinabile nel quantum. Veniva altresì disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle medesime note di credito.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso delle società, annullando la pretesa erariale. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre le società resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, pur muovendo dalla premessa per cui l’accertamento dell’effettività dei costi sostenuti dalla società consortile costituisce un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. La CTR, nel confermare la decisione di primo grado, aveva infatti espressamente ritenuto pacifico che i risparmi riversati ai consorziati fossero derivati dalla riduzione dei costi sostenuti per l’espletamento dell’attività, effettuando così la verifica fattuale che l’Ufficio assumeva mancante.
Il profondo vulnus del ricorso erariale risiedeva, tuttavia, altrove. L’Agenzia aveva incentrato le proprie doglianze sulla violazione dell’art. 109 d.lgs. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse verificato la documentazione e l’inerenza del costo. Con tale censura, però, l’ente impositore non aveva attinto la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove la CTR aveva qualificato come “fuorviante” la tesi erariale che trattava il ristorno alla stregua di un costo da vagliare sotto il profilo dell’inerenza.
La CTR aveva, infatti, colto la rilevanza essenziale del meccanismo dei ristorni in ambito mutualistico, rilevando come la società avesse semplicemente rettificato i ricavi, al fine di allineare i contributi consortili ai costi effettivamente sostenuti. In tale ottica, la differenza positiva emersa a consuntivo non costituiva un’ipotesi di costo indeducibile, ma una riduzione del corrispettivo dei servizi resi, con la conseguente insussistenza di un componente negativo da scrutinare.
La mancata impugnazione di questa autonoma e dirimente ragione della decisione rendeva il motivo di ricorso privo di specifica correlazione con il decisum, determinandone l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.. La Corte ha, infine, condannato l’Agenzia delle Entrate, soccombente, alla rifusione delle spese di lite, senza applicare il raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
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Nota della Redazione
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