Manifestazioni offensive del dirigente sanitario e limiti del diritto di critica (Cass. civ. Sez. I n. 19939 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari ai dirigenti del servizio sanitario, la clausola contrattuale che sanziona le manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda e dei suoi dirigenti presuppone l’accertamento della riferibilità delle dichiarazioni al datore di lavoro. Tale accertamento, ove il giudice di merito escluda che il messaggio diffuso dal dirigente contenga elementi identificanti l’ente, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. La censura che, sotto la veste della violazione dei canoni ermeneutici, solleciti un riesame di tale valutazione è inammissibile, perché finalizzata a un complessivo riesame del merito. Resta fermo che la norma collettiva non postula l’integrazione del reato di diffamazione, ma la sola offensività delle manifestazioni, la cui esclusione rientra nel giudizio di fatto del giudice distrettuale.
Il Fatto
Un dirigente medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblicava su un social network il facsimile di una fattura relativa a un intervento chirurgico negli Stati Uniti, accompagnandolo con un commento critico sull’orientamento del sistema sanitario verso modelli ispirati al risparmio e alla riduzione delle prestazioni gratuite. L’Azienda contestava la violazione della clausola del contratto collettivo che sanziona le manifestazioni offensive verso l’ente e la direzione, nonché del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, e irrogava la sanzione della multa.
Il Tribunale respingeva l’impugnazione proposta dal medico, ravvisando un’aggressione generica verso soggetti individuabili e parole eccessive e offensive. La Corte d’Appello riformava la decisione, qualificando il messaggio come mera disquisizione di politica sanitaria, priva di riferimenti concreti al datore di lavoro. L’Azienda ricorreva per cassazione con due motivi; il dipendente rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente, perché entrambi diretti a censurare la ritenuta inoffensività delle dichiarazioni oggetto del provvedimento disciplinare. Il primo motivo deduce la violazione dei canoni di interpretazione del contratto, sostenendo che la clausola collettiva non richiede l’integrazione di una fattispecie di reato e che è sufficiente la sola riferibilità oggettiva delle dichiarazioni all’ente datoriale.
La Corte rileva che tale censura, pur formalmente costruita come violazione dell’art. 1362 cod. civ., mira in realtà a ottenere un riesame del merito. La Corte territoriale ha accertato con valutazione insindacabile che il dipendente non ha diffuso notizie non conformi al vero riferibili al proprio datore di lavoro e che nel messaggio mancano elementi identificanti l’ente destinatario della critica.
Tale accertamento è coerente con il dettato della norma contrattuale, che sanziona esclusivamente le manifestazioni offensive del medico verso la parte datoriale: offensività che il giudice di merito ha escluso. L’assenza del requisito della riferibilità al datore di lavoro impedisce dunque di configurare la violazione contestata, senza che rilevi la questione se la clausola presupponga o meno il reato di diffamazione.
Anche il secondo motivo è inammissibile. L’omesso esame del fatto decisivo, individuato nell’inadempimento all’obbligo di rispettare il codice di comportamento per aver diffuso notizie non veritiere, si scontra con l’accertamento di fatto del giudice distrettuale, secondo cui il dipendente non ha diffuso notizie non conformi al vero. Il vizio dedotto presuppone infatti un fatto che il giudice di merito ha positivamente escluso.
Il ricorso è pertanto dichiarato integralmente inammissibile, in quanto finalizzato a un riesame complessivo del merito in sede di legittimità. Nulla è disposto sulle spese, essendo il dipendente rimasto intimato, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato nei termini di legge.
Nota della Redazione
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