La nullità parziale del preliminare non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 944 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso professionale, il giudice non è vincolato alla specifica richiesta della parte e, pure a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum, non può rigettare la domanda, ma deve determinare il compenso in via equitativa ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ. La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma l’impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla loro dimostrazione.
Il Fatto
Un professionista convenne in giudizio tre committenti per ottenere il pagamento di un compenso per l’attività di assistenza e consulenza prestata nell’ambito di una trattativa per l’acquisto di un ramo d’azienda, conclusasi senza la sottoscrizione del contratto preliminare. Il Tribunale accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento, e rigettò la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento; la Corte d’appello confermò la decisione.
Avverso la sentenza di secondo grado i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che la Corte territoriale avrebbe errato nel liquidare il compenso assumendo come parametro il valore del patto di opzione sull’acquisto del compendio immobiliare, pattuizione che assumevano affetta da nullità per indeterminatezza del prezzo, questione – secondo i ricorrenti – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso in primo luogo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Rileva che la domanda del professionista ha quale causa petendi l’attività prestata e quale petitum il relativo compenso, rispetto a cui i criteri di liquidazione previsti dall’art. 2233 cod. civ. costituiscono soltanto il quadro giuridico di riferimento. Ne consegue che la selezione del criterio applicabile è operazione demandata al giudice, il quale, pure in mancanza di convenzione, di tariffe professionali o di usi, non può rigettare la domanda ma deve procedere a una determinazione equitativa, come già affermato da Sez. 2, n. 27042 del 18/10/2024.
Quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza. I ricorrenti hanno omesso di riprodurre le circostanze ulteriori che avevano chiesto di provare con la memoria istruttoria, tardivamente formulate, e hanno ripetuto soltanto la generica contestazione dell’inadempimento svolta in comparsa di risposta. Il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, richiede la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura fondata sulla dedotta nullità del patto di opzione per indeterminazione del prezzo. Dalla sentenza impugnata non risulta che la questione sia stata sottoposta alla cognizione dei giudici di merito, sicché non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, in quanto presuppone accertamenti in fatto preclusi in questa sede. Il principio consolidato, richiamato da Sez. 3, n. 4867 del 23/02/2024, è nel senso che la nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio solo se i relativi presupposti di fatto sono stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.
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Nota della Redazione
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