Riassunzione nel giudizio di rinvio: il termine semestrale va sospeso in agosto (Cass. civ. Sez. V n. 92 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito di annullamento con rinvio decorre dalla data di deposito dell’ordinanza di cassazione e comporta il necessario computo della sospensione feriale dei termini, che interessa indistintamente tutti i termini processuali. Il periodo dal 1° al 31 agosto, pari a trentuno giorni, va aggiunto al termine preso a riferimento, poiché i termini riprendono a decorrere dopo tale periodo. La disciplina dell’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 1, primo comma, della l. 7 ottobre 1969, n. 742, e con l’art. 155 cod. proc. civ., impone il computo della sospensione anche nel processo tributario. È pertanto erronea la sentenza del giudice del rinvio che dichiari inammissibile per tardività il ricorso in riassunzione omettendo di aggiungere il periodo di sospensione.

Il Fatto

Il contribuente aveva ricevuto la notifica di tre avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione, proprio e del dante causa, nella società attinta da precedenti atti impositivi per la rettifica del reddito d’impresa e successivamente estinta. Gli atti furono impugnati dal contribuente e da altro soggetto, anch’esso destinatario di avvisi in quanto socio ed erede, innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respinse i ricorsi.

In appello la Commissione tributaria regionale, riunite le impugnazioni, le accolse, rilevando che non vi era prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla società, poi estinta. Questa Corte, su ricorso erariale, cassò con rinvio la sentenza d’appello con ordinanza n. 12600/2019, osservando che l’assoggettamento ad imposta dei soci si fonda sul principio di trasparenza di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il giudizio fu riassunto innanzi alla C.T.R. dal contribuente, anche quale erede, ma il ricorso in riassunzione fu dichiarato inammissibile per tardività, per essere stato notificato dopo il termine ritenuto utile.

La Motivazione della Corte

L’unico mezzo di ricorso denunzia violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 1, primo comma, della l. n. 742/1969 e con l’art. 155 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che il termine semestrale per la riassunzione, decorrente dal deposito dell’ordinanza di cassazione, dovesse essere calcolato tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini, pari a trentuno giorni, con conseguente spostamento della scadenza e tempestività del ricorso notificato.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito di annullamento con rinvio decorre dalla data di deposito dell’ordinanza di questa Corte e comporta il necessario computo della sospensione feriale. Quest’ultima interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali riprendono a decorrere dopo tale periodo.

A sostegno del principio la Corte richiama, quali precedenti specifici in termini, sia pure nella vigenza del previgente termine di quarantasei giorni, Cass. n. 12245/2007 e Cass. n. 4297/2004. Il consolidamento dell’orientamento esclude la possibilità di trattare la sospensione come dato neutro nel calcolo.

Ne consegue che il giudice del rinvio avrebbe dovuto aggiungere il periodo di trentuno giorni al termine semestrale preso a riferimento, così da determinare la scadenza dello stesso e rilevare la tempestività del ricorso in riassunzione.

La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, provveda all’accertamento demandato con la precedente ordinanza di rinvio, previo rilievo della tempestività del ricorso in riassunzione, e liquidi le spese del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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