Omessa distrazione spese errore materiale correggibile ex art 391-bis codice procedura civile (Cass. civ. Sez. V n. 12147 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, nel dispositivo, della distrazione delle spese a favore del difensore che si è dichiarato antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., esperibile anche avverso i provvedimenti della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. L’omissione costituisce una mera svista, che emerge ictu oculi dagli atti, quando il diritto alla distrazione risulti già acquisito al giudizio. La correzione è ammessa nei limiti in cui non comporti una modifica della volontà decisoria espressa nel provvedimento, ma solo l’eliminazione della difformità tra la statuizione e la sua materiale estrinsecazione.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ. insieme al proprio assistito, propone ricorso alla Corte di cassazione per la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della medesima Corte. L’errore è individuato nella parte in cui il provvedimento aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte.
Il thema decidendum resta circoscritto all’accertamento della natura dell’omissione e alla verifica della sua emendabilità con lo strumento della correzione, senza investire il merito della decisione già assunta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’omissione. Il Collegio rileva che l’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti, poiché la mancata indicazione della distrazione delle spese costituisce una mera svista e non l’espressione di una diversa volontà decisoria.
Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra errori che incidono sul contenuto della decisione ed errori che attengono alla sola estrinsecazione formale della stessa. Solo i secondi sono emendabili con il procedimento di correzione, perché l’intervento non altera il giudizio ma ne ripristina la corretta redazione.
Nel caso concreto il diritto del difensore alla distrazione delle spese risultava già acquisito, essendo stato il procuratore dichiarato antistatario. La sua mancata trasposizione nel dispositivo integra quindi una difformità tra la statuizione e la sua materiale estrinsecazione, riconducibile alla fattispecie dell’art. 287 cod. proc. civ.
Conseguenza processuale è l’accoglimento del ricorso e la correzione del dispositivo. La Corte dispone che là dove è scritto “Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 4.100, €. 200 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15%, e accessori di legge” deve leggersi ed intendersi con l’aggiunta della formula “da distrarsi in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarato antistatario”.
Il provvedimento di correzione viene inoltre annotato in calce all’originale dell’ordinanza, secondo gli adempimenti di cancelleria previsti dalla legge.
Nota della Redazione
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