Correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese al difensore antistatario (Cass. civ. Sez. V n. 31444 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, ove il difensore della parte vittoriosa abbia formulato nel corso del giudizio specifica istanza di distrazione delle spese e il giudice abbia omesso di pronunciarsi, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. Il difensore è legittimato a proporre la relativa istanza se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta. Il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo; pertanto non è configurabile alcuna soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e non si procede alla liquidazione delle spese.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA indebitamente detratta per l’anno 2009 su due operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Il contribuente impugnava l’atto e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’ufficio.
Investita del ricorso dell’amministrazione, la Corte Suprema rigettava le doglianze della ricorrente e confermava la sentenza di seconde cure, condannando la parte ricorrente alle spese di lite in favore della controricorrente. La società controricorrente ha poi presentato istanza di correzione, deducendo l’omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del proprio difensore, che nel controricorso si era dichiarato antistatario.
La Motivazione della Corte
Il quesito sottoposto attiene allo strumento processuale utilizzabile quando il giudice di legittimità abbia accolto la domanda ma abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte vittoriosa, che si sia dichiarato antistatario.
La Corte osserva che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali. Il difensore è legittimato a proporre la relativa istanza se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso.
La legittimazione trova riscontro nella conclusione del controricorso, ove la parte aveva domandato la condanna dell’amministrazione alle spese, con attribuzione al difensore anticipatario. Il Collegio richiama, sul punto, Cass. Sez. Un. n. 31033 del 2019, confermando l’orientamento secondo cui la specifica richiesta avanzata nel giudizio fonda la legittimazione del difensore.
Quanto al profilo delle spese del procedimento di correzione, la Corte ne esclude la liquidazione. Il procedimento, per la sua natura sostanzialmente amministrativa, non è diretto ad incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. Non è quindi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 29432 del 2024.
Alla luce di tali rilievi, la Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 31444/2025, nel senso che, rispettivamente, dopo le parole relative alle spese di lite in favore della parte controricorrente e dopo le parole richiamate nel dispositivo, sia aggiunta la locuzione con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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