Conguagli idrici e prescrizione: decorrenza dalla determinazione della tariffa (Cass. civ. Sez. III n. 6744 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative ai corrispettivi del servizio idrico integrato hanno natura patrimoniale e attengono al rapporto di utenza tra il privato e l’ente gestore, sicché appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non toccano l’esercizio del potere amministrativo. Il conguaglio per le partite pregresse implica l’applicazione di un costo “ora per allora”: prima della determinazione delle voci di costo da recuperare non si configura la possibilità di recupero e, dunque, la decorrenza della prescrizione a norma dell’art. 2935 c.c. Il gestore può richiedere retroattivamente il recupero dei soli costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione, con esclusione di quelli non correlati o non correlabili al servizio offerto. Nella controversia promossa per ottenere il conguaglio grava sull’ente gestore l’onere di provare l’imprevedibilità, la pertinenza e la corrispettività del costo, quali fatti costitutivi della pretesa.
Il Fatto
Un’utente convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace l’ente gestore del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna, chiedendo accertarsi l’inesigibilità della pretesa di pagamento di somme a titolo di conguaglio della tariffa idrica e, per l’effetto, la prescrizione della domanda, l’illegittima applicazione retroattiva della delibera che aveva definito l’importo dei conguagli e la ripetizione di quanto indebitamente versato.
Il gestore eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che le contestazioni investissero la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo nella regolazione dei conguagli. Il Giudice di Pace respinse l’eccezione e ritenne fondata la prescrizione del corrispettivo per i consumi di un arco pluriennale. Il Tribunale, in appello, confermò la sentenza, disattendendo il difetto di giurisdizione e la disapplicazione della delibera commissariale per violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c. Il gestore ricorse per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che le contestazioni attenessero alle scelte tecnico-discrezionali dell’Autorità amministrativa e che la posizione dell’utente fosse di interesse legittimo. Il motivo è infondato.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui le controversie sui corrispettivi del servizio idrico integrato hanno natura patrimoniale e riguardano il rapporto di utenza con l’ente gestore. Esse non involgono questioni relative all’esercizio del potere amministrativo e richiedono la giurisdizione del giudice ordinario, con esclusione di quella amministrativa (Sezioni Unite n. 4079 del 2023; n. 29593 del 2022; n. 5386 del 2022; n. 20962 del 2021).
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione della disciplina comunitaria e nazionale sulle tariffe e del principio di eterointegrazione del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., sostenendo che il gestore si limiti ad applicare una tariffa eterodeterminata e che i conguagli non integrino un pagamento retroattivo per consumi già liquidati.
Il motivo è fondato. La Corte, richiamando Sezioni Unite n. 29593 dell’11.10.2022, ribadisce che il conguaglio per le partite pregresse implica l’applicazione di un costo “ora per allora”: prima della determinazione delle voci di costo da recuperare non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto ai sensi dell’art. 2935 c.c. Ne consegue che la prescrizione decorre solo dal momento della determinazione delle tariffe. Ammettere la prescrizione per il periodo anteriore neutralizzerebbe l’incidenza del conguaglio ed escluderebbe la concreta possibilità di recupero.
La Corte precisa che il gestore può recuperare retroattivamente i soli costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione, escludendosi la legittimità della pretesa di recuperare costi non correlati al servizio offerto e destinati a scaricare sull’utenza errori di gestione o di previsione (Cass. Sez. III n. 5492 del 22.2.2023). Nella controversia per il conguaglio grava sull’ente gestore l’onere di provare l’imprevedibilità del costo, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa (Cass. Sez. III n. 5127 del 17.2.2023).
Il Collegio dà continuità a tale orientamento, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e cassa in parte qua la sentenza, rinviando al Tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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