Errore materiale correggibile se il giudice omette la distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. I n. 5679 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa statuizione sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, benché espressamente richiesta e doverosa, integra l’errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. L’errore materiale si sostanzia in una mera svista del giudice e non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica. L’accessorietà della distrazione rispetto al decisum non la priva del carattere di pronuncia obbligata: essa consegue alla richiesta della parte e non tollera omissioni. La correzione è quindi ammessa con annotazione della modifica sull’originale del provvedimento.

Il Fatto

Un istituto di credito aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che in accoglimento dell’appello di due controparti aveva rigettato la domanda originaria. Costituitisi con controricorso, i difensori delle parti vittoriose avevano chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari, da distrarsi in proprio favore in quanto antistatari. La Corte di cassazione, con ordinanza, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese, liquidate in euro 25.200,00 oltre accessori, ma ometteva ogni riferimento alla richiesta distrazione.

Con istanza successiva i difensori chiedevano la correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., per inserire nel dispositivo la distrazione omessa.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie l’istanza muovendo dalla nozione consolidata di errore materiale. Secondo il proprio giudizio, l’errore suscettibile di correzione si sostanzia in una mera svista del giudice e non incide sul contenuto concettuale della decisione, concretandosi in una divergenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica.

Nel caso concreto la ricorrenza dell’errore è manifesta. Gli istanti avevano formulato espressa richiesta di distrazione in caso di rigetto del ricorso avversario e di condanna della controparte alle spese. Il collegio, pur provvedendo in conformità sul merito e sulle spese, ha omesso di disporre la distrazione richiesta.

Tale omissione non è neutra: la distrazione, in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum, costituiva pronuncia obbligata. Il giudice non ha dunque esercitato una facoltà, ma ha tralasciato un esito doveroso, incorrendo nel lamentato errore materiale.

La Corte dispone pertanto l’emenda richiesta e manda alla cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza. La decisione non liquida spese per il procedimento di correzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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