Correzione d’ufficio delle statuizioni sulle spese anche se il ricorso è inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 13417 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione degli errori materiali, l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto. Il principio di acquisizione processuale impone di pronunciare sulla richiesta di liquidazione delle spese ritualmente formulata dalla parte, anche quando la relativa domanda sia stata rappresentata solo in una memoria difensiva. L’omessa pronuncia sulle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. è correggibile anche d’ufficio, ove risulti conclamata la soccombenza della parte.
Il Fatto
Definita con ordinanza la controversia instaurata con ricorso per cassazione, i controricorrenti vittoriosi hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale, rappresentando che la Corte, pur avendo liquidato le spese del giudizio di legittimità, aveva omesso di liquidare quelle del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., svoltosi davanti al giudice della sentenza impugnata, al quale avevano partecipato tramite il loro difensore.
Con separato e successivo ricorso la compagnia assicurativa controricorrente ha chiesto la correzione della stessa ordinanza, deducendo la mancata liquidazione delle spese a proprio favore nonostante la soccombenza della parte ricorrente affermata in motivazione. Il ricorso principale non è stato notificato alle controparti del giudizio definito dall’ordinanza da correggere.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il ricorso principale non è stato notificato ad alcuna delle controparti del giudizio deciso dall’ordinanza oggetto di correzione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, secondo il precedente di legittimità richiamato.
Tale rilievo, tuttavia, non esaurisce la questione. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4353 del 2023, per cui l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso non impedisce la correzione d’ufficio delle statuizioni, a condizione che il contraddittorio sia instaurato e sussistano le condizioni per l’intervento emendativo. Nel caso concreto il contraddittorio risulta realizzato, sebbene in forma anomala, attraverso la comunicazione effettuata dalla Cancelleria su disposizione del Presidente, sufficiente in ragione della natura del procedimento di correzione.
Nel merito, dalla memoria depositata in vista dell’adunanza è emersa la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. formulata dai controricorrenti, che vi avevano partecipato tramite il difensore. La circostanza risultava in ogni caso dalla produzione della documentazione dell’altro controricorrente. In applicazione del principio di acquisizione processuale, la Corte avrebbe dovuto pronunciare sull’istanza anche a favore degli odierni ricorrenti.
Il rimedio della correzione è quindi utilizzabile anche d’ufficio per superare l’omissione, nonostante la chiara affermazione della soccombenza della controricorrente (sul punto Sezioni Unite n. 16415 del 2018). Viene così disposta la liquidazione delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore, e in favore della compagnia assicurativa, nella medesima misura.
Nota della Redazione
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