Correzione errore materiale non emenda il vizio di volontà del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34012 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabile dal semplice confronto del documento con le considerazioni di motivazione, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Al rimedio è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato. Esso non può porre rimedio a un vizio di formazione della volontà del giudice, alla cui emenda sono deputati i mezzi di impugnazione. L’errore correggibile consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento che lo contiene. Non integra errore materiale l’erronea valutazione delle posizioni giuridiche delle parti e del valore della causa.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto in una precedente ordinanza di questa Corte, con la quale, in sede di regolamento delle spese di lite, era stata condannata al pagamento di un importo a favore di ciascun controricorrente.

L’istante ha lamentato una liquidazione superiore ai limiti standard previsti per lo scaglione interessato, inferiore a 26.000,00 euro, che avrebbe consentito un importo inferiore. Il ricorso è stato notificato alle controparti, che non si sono costituite nel procedimento di correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla costante giurisprudenza in materia, richiamando Cass. n. 17392 del 2004, Cass. Sez. Un. n. 5287 del 2009, Cass. n. 11333 del 2009 e Cass. n. 12035 del 2011. Il rimedio dell’art. 287 c.p.c. presuppone un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte inficiata con le considerazioni contenute in motivazione.

Da tali principi discende che alla correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza di un errore o di un’omissione materiali. Il rimedio non serve invece a porre rimedio a un vizio di formazione della volontà del giudice, per il quale sono previsti i mezzi di impugnazione.

L’errore correggibile consiste, dunque, in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento che lo contiene. Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte esclude che sussistano i presupposti del rimedio.

L’oggetto dell’istanza, osserva il Collegio, consiste nella dedotta manifestazione di una volontà viziata dall’erronea valutazione delle posizioni giuridiche delle parti e del valore della causa. Si tratta di un errore non emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. La Corte aggiunge che la valutazione del valore della causa compete al giudice e che, nel caso di specie, l’oggetto del giudizio era rappresentato dal diritto all’assunzione, integrando una causa di valore indeterminato. Il ricorso è pertanto rigettato, senza luogo a provvedere sulle spese del procedimento, in conformità a Cass. Sez. Un. n. 9438 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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