Redditi da partecipazione del socio accomandante imputati per trasparenza (Cass. civ. Sez. V n. 15887 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRPEF, la previsione dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui i redditi delle società di persone sono imputati pro quota a ciascun socio indipendentemente dall’effettiva percezione, opera anche nei confronti del socio accomandante, in caso di accertamento a carico della società di utili non iscritti in bilancio. L’imputazione per trasparenza non presuppone la titolarità di poteri gestori, poiché il socio accomandante è posto dalla disciplina civilistica in grado di conoscere i rilievi fiscali condotti verso la società, avendo diritto alla comunicazione annuale del bilancio e alla consultazione dei libri sociali. È esclusa la sua responsabilità per le sanzioni soltanto ove sia dimostrata la buona fede.
Il Fatto
Una contribuente, socia accomandante di una s.a.s., impugnava tre atti conseguenti a una verifica fiscale condotta verso la società: due avvisi di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, in proporzione alla sua quota di partecipazione, i maggiori redditi accertati in capo alla società, e due cartelle di pagamento emesse a seguito della definitività di quegli avvisi.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi e la Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli dell’Ufficio, li rigettava. Il giudice di secondo grado riteneva che il socio accomandante, privo di poteri gestori e responsabile nei limiti della quota, non potesse rispondere dei redditi occulti della società, spettando all’amministrazione finanziaria provare chi fosse l’effettivo titolare del maggior reddito. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sola decisione relativa agli avvisi di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il problema dell’integrità del contraddittorio, poiché il ricorso di primo grado era stato proposto dal solo socio senza la partecipazione degli altri soci e della società. Richiamando le Sezioni Unite n. 14815 del 2008 e la giurisprudenza successiva, la Corte ribadisce che l’imputazione per trasparenza determina di regola un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci.
Tale regola non opera quando il socio prospetti questioni personali. Nel caso di specie la contribuente non aveva contestato l’accertamento del maggior reddito in capo alla società, ma aveva dedotto unicamente la carenza di poteri gestori e la responsabilità limitata del socio accomandante. Il contraddittorio è dunque integro, perché l’unitarietà dell’accertamento rileva solo quando oggetto del giudizio sia il reddito sociale.
Nel merito, il motivo dell’Agenzia è fondato. La Corte chiarisce che l’espressione «indipendentemente dalla percezione» individua un meccanismo di attribuzione di ciò che il legislatore assume come reddito prodotto, senza presumere la distribuzione dello stesso. La norma, come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 201 del 2020, esclude la soggettività passiva tributaria della società di persone ed elimina lo schermo societario, imputando direttamente ai soci il reddito prodotto.
Il principio, già affermato dalla Corte, è che la presunzione dell’art. 5 TUIR opera anche verso il socio accomandante in caso di accertamento di utili non iscritti in bilancio. Il socio accomandante è in grado di conoscere i rilievi fiscali verso la società, avendo diritto alla comunicazione del bilancio e alla consultazione dei libri sociali ai sensi dell’art. 2320, comma 3, cod. civ.; il reddito di partecipazione è suo reddito personale, fermo restando il diritto di agire verso la società per recuperare la quota di utili e l’esclusione della responsabilità per sanzioni in caso di buona fede.
La Corte censura infine l’interpretazione «costituzionalmente conforme» seguita dalla CTR, che si risolve in una sostanziale disapplicazione del chiaro tenore testuale dell’art. 5 TUIR. L’univoco tenore della disposizione segna il confine oltre il quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo, eventualmente, al sindacato di legittimità costituzionale, risolvendosi altrimenti in una patente violazione di legge. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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