Associazione non riconosciuta: modifiche statutarie e ruolo dell’assemblea (Cass. civ. Sez. I n. 3575 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di una disciplina statutaria sul procedimento di modifica, le modifiche dello statuto e del regolamento che ne integri o modifichi il contenuto essenziale devono essere approvate dall’assemblea, con l’applicazione delle regole ordinarie dell’art. 21, comma 2, cod. civ. La semplice pubblicazione on line del testo, non seguita da una delibera assembleare, neppure nella forma della votazione in rete, non vale a costituire la fonte normativa dell’ente e non può essere sanata dalla mera inerzia degli associati. L’accettazione per facta concludentia postula un comportamento inequivocamente rivelatore della volontà di non contrastare gli effetti delle modifiche e di avvalersene, non essendo sufficiente la mera inerzia. La cessazione del rapporto associativo non può discendere dalla sola disattivazione dell’account priva di un previo provvedimento di esclusione, con la conseguenza che l’associato illegittimamente privato del voto rende invalida la delibera adottata senza la partecipazione di tutti gli aventi diritto.
Il Fatto
La vicenda riguarda una associazione non riconosciuta di natura politica e la contestazione, da parte di alcuni associati, delle deliberazioni con cui nel 2014 e nel 2016 sono stati approvati un regolamento e le modifiche dello statuto. Gli associati hanno agito per accertare l’inesistenza giuridica o, in subordine, la nullità o l’annullabilità della votazione svoltasi tra il settembre e l’ottobre 2016, oltre che del regolamento pubblicato nel dicembre 2014.
Il Tribunale aveva respinto le domande, ritenendo che gli associati avessero prestato accettazione implicita delle regole associative. La Corte d’appello ha riformato la decisione, accertando l’invalidità del regolamento del 2014 e della delibera conclusiva del 2016. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sull’assunto che la procura speciale fosse stata rilasciata da un soggetto privo, dal 2017, dei poteri di rappresentanza. Il motivo è respinto: nelle associazioni non riconosciute gli atti non sono soggetti a pubblicità legale e, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 20596/2007, la prova dell’estinzione del potere rappresentativo incombe su chi la contesta. I controricorrenti si sono limitati a richiamare atti difensivi di altro giudizio e a prospettare l’esistenza di più associazioni omonime, circostanza che implica accertamenti di fatto non esaminabili in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina applicabile. Le associazioni non riconosciute sono regolate, quanto all’ordinamento interno, dagli accordi degli associati e, in difetto, dalle norme sulle associazioni riconosciute. Pur nell’ampia autonomia riconosciuta all’ente, resta fermo il ruolo cardine dell’assemblea quale organo deliberante formato da tutti gli associati, come affermato da una linea consolidata di legittimità.
Sul primo motivo, la Corte conferma che la questione della posizione dell’associato privato dell’account rientra nel thema decidendum. La Corte d’appello non ha applicato il regolamento del 2014, successivo al fatto materiale della disabilitazione, ma l’art. 24 cod. civ., secondo cui l’esclusione del socio può avvenire solo per delibera assembleare per gravi motivi o per recesso. La lettera inviata all’associato non integrava un provvedimento espulsivo, sicché il rapporto associativo non si era interrotto e il suo diritto di voto permaneva.
Quanto al quarto motivo, la Corte esclude il vizio di ultrapetizione. L’individuazione dell’oggetto del giudizio spetta al giudice del merito e va desunta dal tenore complessivo dell’atto di citazione, non dalle sole conclusioni. L’interpretazione della domanda costituisce accertamento di fatto, censurabile solo per vizio di motivazione, non invocato.
Sul quinto motivo, la Corte ribadisce l’insufficienza della mera inerzia. Il regolamento del 2014 non era mai stato deliberato dall’assemblea, neppure mediante votazione in rete, ma solo pubblicato sul sito. La Corte d’appello ha escluso un comportamento di tacita accettazione in capo agli associati, trattandosi di quaestio facti riservata al giudice del merito. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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