Correzione errore materiale solo per sviste percepibili ictu oculi (Cass. civ. Sez. V n. 5079 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di correzione di errore materiale prevista dall’art. 391 bis cod. proc. civ., che richiama il procedimento di cui all’art. 287 cod. proc. civ., è esperibile esclusivamente per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento. Essa non può interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Costituisce errore materiale emendabile solo la fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione e percepibile ictu oculi. Il provvedimento reso sull’istanza è privo di natura decisoria, avendo mera determinazione amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti; ne consegue che non è individuabile una parte vittoriosa e nessuna statuizione sulle spese è dovuta.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale in materia di accisa. Con precedente ordinanza questa Corte rigettava il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese di lite.

La società presentava quindi istanza di correzione ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., sostenendo che il provvedimento, nel computo del termine di prescrizione decennale, fosse affetto da un errore di calcolo direttamente riscontrabile dal testo e tale da rendere tempestivo, e non tardivo, il ricorso introduttivo. La fissazione dell’adunanza camerale era comunicata alle parti, che depositavano memorie.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dell’ambito applicativo del rimedio. Il procedimento di correzione degli errori materiali è funzionale a eliminare la divergenza tra il pensiero del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza toccare il contenuto concettuale della decisione. Il provvedimento reso sull’istanza è privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione amministrativa non incidente sui diritti delle parti.

Da tale premessa discende la nozione restrittiva di errore emendabile. È correggibile solo la svista o disattenzione nella redazione, che si risolve in una divergenza fortuita tra giudizio ed espressione letterale, percepibile ictu oculi. La correzione presuppone l’esattezza della decisione e riguarda l’erroneità delle sole indicazioni documentali.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il precedente provvedimento, esaminando il motivo, lo aveva ritenuto infondato, disponendo la correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. poiché il dispositivo era conforme al diritto. Il silenzio rifiuto, formatosi sulla prima istanza di rimborso decorsi novanta giorni, era atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 546/1992 e non era stato impugnato nel termine di decadenza previsto dagli artt. 19 e 21 del medesimo decreto.

La censura della società investe dunque il ragionamento giuridico sul decorso della prescrizione e sulla tempestività del ricorso, non una divergenza grafica. Si tratta di profilo che attiene alla sostanza della decisione e resta estraneo al perimetro della correzione. La Corte dichiara pertanto non luogo a provvedere sull’istanza.

Quanto alle spese, la Corte esclude ogni statuizione, poiché la natura amministrativa del procedimento non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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