Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito probatorio (Cass. pen. Sez. IV n. 558 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, formalmente denunciando vizi di motivazione, solleciti in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di autonomi parametri di ricostruzione, preferiti a quelli del giudice del merito perché ritenuti più plausibili. In tema di motivi di ricorso, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà. Restano quindi estranee al sindacato di legittimità le doglianze che lamentano l’inadeguatezza o la scarsa persuasività della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per tentato furto in abitazione, per essersi introdotto all’interno di un’area pertinenziale e aver posto in essere atti diretti a impossessarsi di beni custoditi nell’abitazione, senza riuscire nell’intento per la pronta reazione della persona offesa. La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna, rigettando l’appello.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Con il primo ha contestato l’idoneità e l’univocità degli atti, sostenendo che la condotta sarebbe al più riconducibile alla violazione di domicilio. Con il secondo ha negato il nesso di strumentalità tra la violazione di domicilio e la condotta di sottrazione. Con il terzo ha censurato la motivazione sull’elemento psicologico del fine di profitto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso, nella sostanza, si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito degli elementi di prova già esaminati dai giudici di primo e secondo grado e illustrati con coerenza logica e ampia argomentazione.
Il Collegio ha ribadito che al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, preferiti a quelli del giudice del merito perché ritenuti più plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. Diversamente opinando, la Corte si trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto, mentre resta giudice della motivazione, anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46.
Ha poi precisato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o rispetto a un atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che lamentano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori (richiamata Sez. 6 n. 13809 del 17.03.2015, Rv. 262965).
Applicando tali principi, la Corte ha osservato che tutti i motivi ripropongono una mera rielaborazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, per trarne diverse conclusioni giuridiche, senza offrire argomenti specifici e mirati idonei a incrinare la motivazione impugnata. Le censure sono state quindi giudicate generiche, a fronte di una motivazione convincente, coerente e logica.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.