Investimento di pedone: l’avvistabilità non esclude la responsabilità e l’attenuante non si applica retroattivamente (Cass. pen. n. 12056 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Con riguardo all’investimento di un pedone, la colpa esclusiva di quest’ultimo può essere affermata solo ove il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso, e sempre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente. Il rispetto del limite massimo di velocità non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell’evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall’art. 141 cod. strada. La circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. non è applicabile ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, non essendo contemplata nella previgente formulazione dell’art. 589 cod. pen..
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere investito con il proprio motoveicolo un pedone che attraversava una strada extraurbana a scorrimento veloce in un punto non consentito, cagionandone la morte. La dinamica accertata evidenziava una velocità del veicolo di gran lunga superiore al limite consentito e la circostanza che il conducente, privo di patente, percorreva la corsia di sorpasso. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di guida senza patente, confermando la pena per il delitto di omicidio colposo. Avverso tale decisione l’imputato ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva l’interruzione del nesso di causa per effetto della condotta imprudente della vittima, sostenendo che l’attraversamento da sinistra di una strada a scorrimento veloce dovesse ritenersi circostanza eccezionale e imprevedibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen. La Corte di legittimità ha disatteso la censura, ritenendola manifestamente infondata. Il giudice di merito aveva, infatti, accertato che il pedone era ben avvistabile e che la condotta di guida rispettosa delle regole del codice della strada avrebbe evitato l’impatto, permanendo così la rilevanza causale della condotta colposa dell’imputato.
La Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, nel caso di investimento di un pedone, la colpa esclusiva di quest’ultimo rileva solo quando il conducente si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistarlo, senza che alcuna infrazione alle norme della circolazione sia a lui ascrivibile. Ha inoltre precisato che il rispetto del limite di velocità non esclude la responsabilità, quando la causazione dell’evento sia riconducibile alla violazione delle regole di condotta di cui all’art. 141 cod. strada. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva contestato la ricostruzione fattuale, limitandosi a ribadire apoditticamente l’interruzione del nesso causale.
Con il secondo motivo, il ricorrente censurava il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, che prevede una diminuzione di pena quando l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione del colpevole. La Corte ha escluso l’applicabilità retroattiva della disposizione, atteso che all’epoca del fatto (giugno 2012) l’omicidio colposo era disciplinato dall’art. 589 cod. pen., che non contemplava tale attenuante. I giudici di merito non erano, quindi, tenuti a motivare sul punto, non essendo stata formulata dall’imputato una specifica richiesta, né in appello né nelle conclusioni rassegnate dinanzi alla Corte territoriale.
La Corte di cassazione ha, infine, rilevato d’ufficio l’illegalità della pena inflitta, essendo stata confermata la condanna che comprendeva una quota di pena (duemila euro di ammenda) per il reato di guida senza patente, dal quale l’imputato era stato assolto in appello. Ha, pertanto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione, e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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