Società di comodo: lo stato di abbandono del bene non basta, serve la prova di una pianificazione aziendale (Cass. trib. 2698/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 2698 del 7 febbraio 2026 (R.G.N. 13562/2024) — Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Andrea Antonio Salemme.

Il principio di diritto

In tema di società non operative e in perdita sistematica, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività dando prova di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà e di carattere straordinario, da valutarsi non in senso assoluto ma in relazione alle effettive condizioni di mercato. Lo stato di abbandono e di degrado del bene aziendale non è di per sé sufficiente: incombe all’imprenditore la prova di aver elaborato una pianificazione aziendale rispondente allo scopo di lucro e alla continuità (anche in chiave liquidatoria) e di aver tentato il recupero o una diversa utilizzazione del bene. L’affermazione dell’idoneità dei fatti accertati a integrare tali situazioni è sindacabile in sede di legittimità come vizio di sussunzione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Il fatto

Una società operante nel settore della cantieristica navale veniva considerata dall’Agenzia delle entrate “in perdita sistematica”, equiparata alle società di comodo. Per le annualità 2013, 2014 e 2015 le venivano notificati avvisi di accertamento con determinazione di un reddito minimo presunto superiore a 313.000 euro per ciascun anno, estesi ai soci quali coobbligati e a titolo di imputazione per trasparenza. La Commissione di primo grado rigettava i ricorsi; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accoglieva invece l’appello, ritenendo provata l’inoperatività dalla totale dismissione dell’attività e dallo stato di abbandono e degrado del cantiere, come risultante dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994, dell’art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138 del 2011 e dell’art. 2697 c.c.

La motivazione

La Corte precisa anzitutto che il mancato avvio della procedura di interpello disapplicativo non preclude al contribuente di provare in giudizio le situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi. Il motivo dell’Agenzia è tuttavia fondato sotto un diverso profilo: la valutazione dell’operatività va condotta in concreto, alla luce della specifica attività e della situazione di mercato nel suo ambito dimensionale, temporale e territoriale, ferma restando l’imprescindibile prova, a carico dell’imprenditore, di aver predisposto una pianificazione aziendale volta al lucro obiettivo e alla continuità, anche in chiave liquidatoria. Rispetto allo stato di abbandono del bene, incombe all’imprenditore la prova di aver tentato il recupero dell’immobile o compiuto attività volte al suo recupero o a una diversa utilizzazione. La Corte di secondo grado non ha applicato questi principi: ha attribuito rilievo generico e immotivato alla crisi di mercato e allo stato di lunga inattività, senza contestualizzarli sul triplice piano dimensionale, cronologico e territoriale, senza ricostruire la storia dell’impresa e senza verificare l’effettiva attuazione di attività di recupero alla produzione o in vista della liquidazione. Ne discende l’errore di sussunzione.

Implicazioni pratiche

Nella difesa in materia di società di comodo e in perdita sistematica non basta allegare la crisi o l’inattività dell’impresa: occorre documentare una strategia imprenditoriale concreta — pianificazione, tentativi di recupero o di diversa utilizzazione del bene, eventualmente in chiave liquidatoria — calata nel contesto dimensionale, temporale e territoriale. Lo stato di abbandono del cespite, isolatamente considerato, non giova al contribuente se non è accompagnato dalla prova di ciò che si è tentato di fare. Sul piano processuale, l’ordinanza conferma che il giudizio sull’idoneità dei fatti a integrare le situazioni oggettive è censurabile in cassazione come vizio di sussunzione, e non come mera rivalutazione del merito.

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