Costi da reato: nessuna automatica indeducibilità in caso di unicità del disegno criminoso (Cass. civ. Sez. 5 n. 2736 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina dei cd. costi da reato, di cui all’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nel testo introdotto dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, in caso di contestazione di una pluralità di reati, alcuni dei quali delitti e altri contravvenzioni, dall’eventuale unicità del disegno criminoso che li avvince non discende alcuna automatica riferibilità ad esso dell’intero insieme dei costi e delle spese, onde trarne la conseguenza della totale indeducibilità. Deve invece aversi riguardo partitamente alla specifica frazione dei costi riferibile a ciascun reato, con conseguente indeducibilità soltanto dei costi e delle spese riferibili ai delitti non colposi e non anche alle contravvenzioni, irrilevanti dopo la novella. L’insegnamento secondo cui sono direttamente “utilizzati” per il compimento del delitto anche i costi sostenuti in un momento successivo al suo perfezionamento, ove il loro sostenimento trovi titolo in un’obbligazione strutturalmente funzionale alla realizzazione del delitto, presuppone un nesso di costitutiva derivazione rispetto al reato e non vale ad attrarre all’indeducibilità i costi sostenuti per una lottizzazione abusiva susseguente a corruzione, attesa l’autonomia concettuale e giuridica delle corrispondenti figure di reato.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l’anno 2003, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ritenendoli non inerenti, i costi di costruzione di un complesso turistico realizzato in forza di una lottizzazione abusiva. La società contribuente impugnava l’avviso, ma sia la CTP di Brindisi sia la CTR della Puglia ne respingevano il ricorso. Con la sentenza n. 4578 del 2019, la Cassazione annullava con rinvio la decisione d’appello, ritenendo applicabile retroattivamente, quale lex mitior, la novella del 2012 che ha limitato l’indeducibilità dei costi ai soli delitti non colposi, demandando al giudice di rinvio la verifica in fatto circa l’emersione di delitti non colposi dalle medesime condotte già contestate nell’avviso. La CTR della Puglia, in sede di rinvio, accoglieva l’appello della contribuente, riconoscendo la deducibilità dei costi e dell’IVA.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993, nel testo novellato. Essa contesta alla CTR di non aver considerato l’unicità del disegno criminoso che avvincerebbe la contravvenzione di lottizzazione abusiva ai delitti di corruzione e truffa aggravata, dai quali discenderebbe l’indeducibilità dell’intero insieme dei costi sostenuti per la trasformazione urbanistica.
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, chiarisce che la sentenza rescindente del 2019 non aveva affatto richiesto al giudice di rinvio di accertare l’esistenza di un unico disegno criminoso quale autonoma causa di indeducibilità. L’accertamento in fatto demandato aveva, più semplicemente, ad oggetto la verifica se nella motivazione dell’avviso di accertamento, riletta alla luce della novella, emergessero delitti non colposi cui ancorare l’indeducibilità, e se i costi fossero stati direttamente utilizzati per il loro compimento.
La S.C. osserva che tale accertamento in fatto della CTR non è stato avversato dall’Agenzia, la quale non ha dimostrato che l’avviso fosse fondato anche su fatti integranti i delitti di corruzione e truffa, né che i costi fossero a essi riferibili. La CTR aveva invece chiaramente rilevato che l’avviso si incentrava sulla sola contravvenzione di concorso in lottizzazione abusiva, divenuta irrilevante dopo la novella.
La Corte afferma poi il principio per cui l’eventuale unicità del disegno criminoso non comporta automaticamente l’indeducibilità dell’intero insieme dei costi, dovendosi avere riguardo partitamente alla specifica frazione riferibile a ciascun reato. L’autonomia concettuale dei reati non è obliterata dal vincolo, tanto che, sul piano della continuazione, la riforma dell’art. 81 cod. pen. del 1974 depone per la natura di reato plurimo del reato continuato, con le diverse violazioni separatamente considerate a tutti gli effetti diversi dal trattamento sanzionatorio.
Quanto al precedente richiamato dall’Agenzia (Cass. n. 31059 del 2017), la S.C. ne circoscrive la portata, chiarendo che l’obbligazione “strutturalmente funzionale” alla realizzazione del delitto deve presentare un nesso di costitutiva derivazione con esso. Tale nesso non sussiste tra la corruzione e la successiva lottizzazione abusiva, che offende un bene giuridico distinto e non costituisce la realizzazione del mercimonio della pubblica funzione. Il rigetto del motivo comporta il venir meno anche della rettifica del reddito d’impresa e, conseguentemente, della ripresa a tassazione dell’IVA, fondata sui medesimi costi.
Nota della Redazione
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