Inoppugnabile l’ordinanza sul reclamo ex art. 410-bis per l’archiviazione (Cass. pen. Sez. IV n. 40783 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con la quale il giudice del reclamo decide sull’istanza avverso il decreto di archiviazione, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., non è impugnabile per cassazione. Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione preclude il ricorso e ne impone la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La non impugnabilità non subisce eccezioni per dedotta abnormità, salvo che il provvedimento presenti caratteri estranei al sistema. L’errore di percezione in cui sia incorso il giudice del reclamo, in particolare sull’individuazione del dies a quo, integra violazione di legge e va fatto valere con la richiesta di revoca dinanzi al medesimo giudice.
Il Fatto
Il Tribunale di Termini Imerese, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. in un procedimento per lesioni stradali aggravate ai danni di una persona offesa. I familiari della vittima avevano chiesto di essere avvisati dell’eventuale richiesta di archiviazione, ma nessun avviso era stato loro comunicato.
Venuto informalmente a conoscenza della possibile definizione, il difensore delle persone offese ha presentato istanza di accesso agli atti per verificare le ragioni dell’omessa notifica. L’autorizzazione è intervenuta solo in un secondo momento e l’accesso materiale al fascicolo è avvenuto ancora dopo. Da qui la proposizione del reclamo. Il Tribunale lo ha ritenuto tardivo, ravvisando già nella prima istanza di accesso la conoscenza del provvedimento e assumendo irrilevante il ritardo nel rilascio delle copie. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo violazione dell’art. 410-bis cod. proc. pen., errore percettivo e compressione del diritto della vittima all’accesso agli atti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che l’art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, delinea un modello di controllo sull’archiviazione articolato in due fasi: la decisione del giudice per le indagini preliminari e il successivo vaglio del giudice del reclamo. La riforma ha eliminato la precedente previsione del comma 6 dell’art. 409 cod. proc. pen. e ha stabilito che l’ordinanza sul reclamo non è impugnabile.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso. In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la inoppugnabilità espressa preclude il rimedio, e il ricorso proposto va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La Corte esclude che l’art. 24 Cost. imponga una lettura costituzionalmente orientata, ricordando che l’art. 111, comma 7, Cost. eleva il ricorso per cassazione a garanzia costituzionale solo per le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale. L’ordinanza in questione non ha natura sostanziale di sentenza, richiamandosi Sez. VI n. 17535 del 23 marzo 2018 e Sez. V n. 40127 del 09/07/2018.
La preclusione non ammette eccezioni, salvo l’ipotesi di abnormità dell’atto, configurabile solo quando la decisione assuma contenuti estranei alle attribuzioni del giudice o determini una stasi non altrimenti rimediabile. La Corte richiama Sez. VI n. 27695 del 20/05/2021: l’ordinanza che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo, dichiarandolo inammissibile senza previo contraddittorio, non è ricorribile per abnormità, ma è viziata da violazione di legge.
Il rimedio esperibile è la richiesta di revoca al medesimo giudice che ha pronunciato il provvedimento, naturale destinatario del potere di correggere le proprie decisioni viziate da errore di percezione o falsa rappresentazione dell’atto processuale (Sez. V n. 44133 del 26/09/2019; Sez. VI n. 20845 del 26/04/2018). La non impugnabilità non esclude tale facoltà, operando impugnazione e revoca su piani diversi. Il diritto al contraddittorio in fase di reclamo è di natura cartolare, e la sua violazione trova rimedio appunto nella revoca.
Quanto ai profili convenzionali, la Corte esclude contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU, non essendo prevista la generalizzata necessità di verifica in relazione a ogni provvedimento giudiziario. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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