Legittima la motivazione per relationem dell’avviso di liquidazione che richiami l’atto giudiziario conosciuto dal contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 4693 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione di cui all’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986 è validamente motivato anche per relationem quando richiami, senza allegarlo, un atto giudiziario che si possa presumere conosciuto dal contribuente, in quanto destinatario o parte della procedura. Non è consentito, invece, dedurre per la prima volta in appello l’esenzione dal tributo per ragioni di valore dell’atto tassato: tale eccezione, in quanto attinente alla sussistenza di una ragione di esonero, integra un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, il cui mancato esercizio nei gradi di merito preclude l’esame del giudice di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con cui era stata richiesta l’imposta di registro dovuta per un’ordinanza di assegnazione emessa dal tribunale all’esito di una procedura esecutiva mobiliare, deducendo il vizio di motivazione per la mancata allegazione dell’atto giudiziario e la carente indicazione dell’ufficio giudiziario che lo aveva emanato.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello, ritenendo sufficiente la motivazione dell’atto e dichiarando inammissibile l’eccezione, sollevata solo nella memoria illustrativa, di esenzione dal tributo per il valore del provvedimento inferiore alla soglia prevista dalla legge. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso relativi alla dedotta esenzione fiscale, affermando la natura di eccezione in senso stretto dell’allegazione concernente l’insussistenza della pretesa impositiva per ragioni di valore. Il processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione dell’atto per specifici vizi, non consente al contribuente di ampliare la materia del contendere in appello, salvo l’ipotesi di motivi aggiunti, ammessi solo al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

La Corte ha precisato che l’eccezione di esenzione non è rilevabile d’ufficio e, se proposta per la prima volta in grado di appello, si traduce in un motivo aggiunto e in una nuova domanda, vietata dagli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie, la circolare dell’Agenzia delle Entrate non costituiva ius superveniens idoneo a derogare alle preclusioni processuali e l’atto tassato era ab origine noto al contribuente.

Quanto al primo motivo, la Corte ha giudicato infondata la censura relativa al difetto di motivazione, richiamando il principio per cui l’amministrazione finanziaria è esonerata dall’obbligo di allegazione degli atti presupposti conosciuti o conoscibili dal contribuente. La motivazione per relationem, che richiami un atto noto senza allegarlo, è legittima quando non richieda un’attività di ricerca complessa tale da comprimere il diritto di difesa.

Nel caso concreto, l’avviso conteneva plurimi elementi identificativi dell’atto tassato — data, numero di ruolo, indicazione delle parti e della norma applicata — idonei a escludere ogni equivocità, non risultando dedotto che il contribuente avesse in corso altre procedure esecutive innanzi a uffici giudiziari diversi. La Corte ha infine rigettato il ricorso, osservando come l’ordinanza di assegnazione, pur essendo l’atto potenzialmente esente, avesse un valore superiore alla soglia di 1.033 euro, essendo la somma assegnata pari a complessivi 1.313,78 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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