Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e motivazione per relationem dell’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 12131 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria che contesti la detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario che l’operazione si inseriva in un’evasione. Detta consapevolezza può essere desunta da elementi oggettivi e specifici, valutati globalmente, che inducano a ritenere che il contribuente, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, avrebbe dovuto sapere della sostanziale inesistenza del contraente. Grava conseguentemente sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In tema di motivazione per relationem, l’obbligo di allegazione di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 non trova applicazione quando il contribuente abbia già avuto integrale conoscenza dell’atto o quando questo ne riproduca il contenuto essenziale, ovvero tratti di documenti agevolmente conoscibili.
Il Fatto
Una società operante nella distribuzione stradale di carburanti impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, previo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione l’IVA indebitamente detratta per il 2015 in relazione a fatture emesse da società ritenute cartiere, fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo. Le operazioni contestate erano state poste in essere a prezzi inferiori alle quotazioni PLATTS, parametro internazionale di riferimento per il settore.
La contribuente, che rivendeva il carburante al minuto tramite c.d. “pompe bianche”, aveva acquistato da società prive di reale struttura imprenditoriale, le quali, dopo aver acquistato a loro volta il prodotto in regime di non imponibilità sulla base di false dichiarazioni d’intento, lo rivendevano sottocosto grazie al mancato versamento dell’IVA a debito, consentendo all’acquirente di detrarre l’imposta e realizzando così il c.d. salto d’imposta. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la legittimità della pretesa, rigettando l’appello della società.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso le istanze di rinvio dell’udienza avanzate dalla ricorrente, sia quella fondata sull’intervenuta sentenza penale assolutoria del legale rappresentante, essendo il termine di quindici giorni per il deposito di cui all’art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000 di natura perentoria, sia quella finalizzata alla conciliazione, perché depositata oltre il termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ.
Quanto al primo motivo, relativo al difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione delle quotazioni PLATTS, il ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che, in tema di motivazione per relationem, l’obbligo di allegazione dei documenti richiamati non è assoluto: esso non opera quando il contribuente abbia già avuto integrale conoscenza dell’atto, quando l’avviso riproduca il contenuto essenziale del documento richiamato, ovvero quando il riferimento riguardi dati agevolmente conoscibili dal contribuente, come le quotazioni di un’agenzia specializzata per un operatore del settore. Il contribuente che deduce la lacuna motivazionale deve provare che la parte del contenuto non riportata era necessaria a integrare la motivazione, onere non assolto nella specie.
Sul quarto motivo, concernente la dedotta motivazione apparente, la Corte ha escluso la nullità della sentenza, rilevando che la decisione del giudice d’appello conteneva argomentazioni idonee a far conoscere l’iter logico seguito, con una valutazione complessiva e globale degli elementi indiziari, secondo i canoni di cui all’art. 2729 cod. civ.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, concernenti il riparto dell’onere probatorio, la Corte ha ricostruito il quadro dei principi di derivazione unionale: l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza dell’acquirente, anche per presunzioni, non essendo necessaria la prova certa della partecipazione alla frode. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede, non essendo sufficienti né la regolarità formale della documentazione e dei pagamenti, né la mancanza di un vantaggio economico.
La Corte ha ritenuto che, nella specie, il giudice di merito avesse correttamente applicato tali principi, valorizzando indizi gravi, precisi e concordanti, quali l’anomalia dei prezzi praticati dalle società interposte, sempre inferiori alle quotazioni PLATTS e al prezzo di rivendita del fornitore a monte, nonché l’inadempimento fiscale delle cartiere. L’acquisto di carburante a prezzi antieconomici e la mancata assunzione di informazioni sulla situazione delle controparti commerciali costituivano elementi dimostrativi della mancata diligenza dell’operatore accorto.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., stante la manifesta infondatezza delle censure e la natura pacifica dei principi giurisprudenziali applicati.
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Nota della Redazione
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