Costi da operazioni soggettivamente inesistenti deducibili se effettivi e inerenti (Cass. civ. Sez. V n. 20749 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, anche se l’acquirente è consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che tali costi contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero si riferiscano a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. Il carattere soggettivamente inesistente delle operazioni non esclude, dunque, la deducibilità dei costi, purché ne sussistano i requisiti sostanziali. Incombe sul contribuente la prova dell’esistenza e della qualificazione dei costi dedotti, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Il Fatto

Una società a responsabilità sociale, dichiarata fallita nel 2016, ha ricevuto un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con cui l’amministrazione finanziaria ha rideterminato un maggior reddito d’impresa a fini IRES e il valore della produzione ai fini IRAP e IVA, disconoscendo costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e contestando ricavi non contabilizzati.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1902/2016 depositata l’08/07/2016, ha rigettato l’appello della società, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso contro l’atto impositivo. La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993 e dell’art. 53 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con cui la curatela contesta che la CTR abbia qualificato come oggettivamente inesistenti i rapporti con un fornitore, laddove in sede di accertamento gli stessi erano stati qualificati come soggettivamente inesistenti. Secondo il ricorrente, tale diversa qualificazione avrebbe leso il principio di capacità contributiva, avendo la CTR disconosciuto i costi a fronte di ricavi effettivi derivanti dalla cessione dei medesimi prodotti.

La Corte ritiene infondata la censura secondo cui la CTR avrebbe qualificato le operazioni come oggettivamente inesistenti. La motivazione del giudice di appello, nel richiamare il difetto di un minimo di diligenza professionale del contribuente, ha inteso affermare una consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento. Tale ricostruzione è conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, secondo cui l’amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario, incombendo al contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza e con la diligenza massima esigibile (Cass., n. 24471 del 2022; Cass., n. 9851 del 2018).

Richiamato il contenuto dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, introdotto dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, convertito con legge n. 44 del 2012, la Corte ribadisce che la norma opera come ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem. Ne deriva che i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, anche se l’acquirente è consapevole del carattere fraudolento, salvo che contrastino con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità o si riferiscano a beni o servizi direttamente usati per un delitto non colposo (Cass., n. 26786 del 2024; Cass., n. 17788 del 2018; Cass., n. 27566 del 2018).

La Corte rileva tuttavia che nel caso di specie la CTR ha correttamente considerato le fatture come soggettivamente inesistenti, negando la deduzione dei costi non perché inesistenti, ma perché mancava la prova dei requisiti di cui all’art. 109 t.u.i.r.: la contribuente non ha allegato elementi idonei a valutare l’inerenza, la certezza e la determinabilità dei costi. Sotto tale profilo il motivo è inammissibile per difetto di specificità, oltre che infondato.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 53 Cost., la Corte osserva che il riconoscimento forfettario dei costi opera solo nell’accertamento induttivo puro e, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, in alcuni casi di accertamento analitico-induttivo conseguente a indagini bancarie. Nel caso di specie l’amministrazione non ha ricostruito i ricavi con metodo induttivo, ma ha contestato la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e i ricavi non contabilizzati relativi ai rapporti con altra società. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *