Scatti di anzianità riconosciuti in caso di successione nell’appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20746 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di successione nell’appalto di servizi, le clausole del contratto collettivo che impongono all’impresa subentrante il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle imprese precedenti comportano il computo dei relativi scatti di anzianità. Tale riconoscimento include anche gli scatti accertati con sentenza intervenuta tra il lavoratore e il datore di lavoro dell’epoca, la quale spiega efficacia riflessa nei confronti del terzo subentrato nell’appalto. Il diritto agli scatti è previsto direttamente in favore dei lavoratori e spetta loro a prescindere dall’accertamento dell’intervenuto trasferimento di azienda ex art. 2112 cod. civ.

Il Fatto

Il lavoratore ha agito per ottenere il pagamento di euro 2.154 a titolo di scatti di anzianità, maturati in forza di un contratto a tempo determinato del 2003 poi convertito con sentenza. La domanda era rivolta contro le società subentrate nell’appalto della gestione della nettezza urbana di un Comune, quali cessionarie ex art. 2112 cod. civ. del rapporto.

Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello ha confermato la decisione. La corte territoriale ha escluso il trasferimento di azienda, ravvisando una mera successione nell’appalto con obbligo di assumere le maestranze e un elemento di discontinuità tra le imprese. Ha inoltre ritenuto che l’anzianità derivante dal contratto del 2003 non fosse documentata dalle buste-paga della vecchia società e che la sentenza di conversione non fosse opponibile alla nuova società. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente il terzo e il quinto motivo, congiuntamente per connessione. Essi denunciano la violazione dell’art. 6 del contratto collettivo nazionale del 30.4.03, che prevede il diritto al riconoscimento dell’anzianità in caso di successione nei rapporti di lavoro, nonché dell’accordo del 14.1.13.

La Corte ritiene i motivi fondati. Muove da due premesse: da un lato, l’anzianità del lavoratore costituisce un dato obiettivo; dall’altro, la sentenza richiamata dalle parti ha efficacia riflessa nei confronti del terzo subentrato nell’appalto. Tale efficacia deriva dalla portata del contratto collettivo e dall’accordo delle parti relativo al passaggio delle consegne.

Le norme contrattuali impongono il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle imprese precedenti, con il conseguente computo dei relativi scatti. Secondo la Corte, tale previsione non può non includere anche gli scatti riconosciuti per effetto di sentenza intervenuta tra i lavoratori e il datore di lavoro dell’epoca.

Il diritto agli scatti è direttamente previsto in favore dei lavoratori e spetta loro a prescindere dall’eventuale riconoscimento dell’intervenuto trasferimento di azienda. Il primo motivo è dichiarato inammissibile, perché non deduce un fatto e invoca un controllo sulla motivazione non più consentito in sede di legittimità, tanto più in presenza di doppia pronuncia conforme di merito. I motivi secondo, quarto e sesto restano assorbiti.

La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla medesima corte territoriale in diversa composizione, anche al fine di accertare il valore dello scatto e per la liquidazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *