Costi da operazioni soggettivamente inesistenti deducibili salvo verifica dei requisiti (Cass. civ. Sez. V n. 21186 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 2012, con efficacia retroattiva in bonam partem, per il solo fatto di essere stati sostenuti, anche quando l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. In caso di operazione soggettivamente inesistente, l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta. Poiché il diniego di detrazione costituisce eccezione al principio di neutralità, incombe sull’Amministrazione finanziaria provare, anche per presunzioni, che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta; raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la buona fede delle trattative e l’incolpevole affidamento sull’effettiva provenienza della prestazione.

Il Fatto

Una società esercente commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, con cui l’Amministrazione recuperava componenti negativi di reddito, ritenuti riconducibili a operazioni inesistenti relative a servizi ricevuti da una cooperativa. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, valorizzando l’assenza di documentazione sui rapporti commerciali, la genericità delle prestazioni indicate in fattura, l’assenza di tracciabilità dei pagamenti e l’inattività della società emittente fin dal 2004.

La società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi,deducendo l’omesso esame di fatti decisivi, la violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e l’illegittimo diniego di detrazione IVA. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il quarto motivo, per priorità logica. Ribadisce che, nel caso di operazione soggettivamente inesistente, l’IVA non è detraibile, poiché versata a soggetto non legittimato alla rivalsa. Tuttavia, poiché il diniego di detrazione deroga al principio di neutralità, l’onere di provare le condizioni oggettive e soggettive della detrazione grava sull’Amministrazione, anche mediante presunzioni semplici. Il contribuente deve poi dimostrare di aver agito in buona fede, adoperando la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’obbligo di verifica del cessionario sorge in presenza di indici anomali dell’operazione, tali da ingenerare dubbi su una potenziale evasione, e che tra gli elementi sintomatici rilevano l’assenza di dotazione personale e strumentale del fatturante, la conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività e la non corrispondenza tra cedenti e società coinvolta.

Il motivo è dichiarato infondato e inammissibile, perché mira ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello. I motivi primo e terzo sono invece inammissibili per il limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, e per non aver rispettato gli oneri di specificità dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte afferma che i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, per il solo fatto di essere stati sostenuti, anche in caso di consapevolezza della frode, salvo il contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Il giudice di appello, ritenendo indeducibili i costi senza verificare in concreto la sussistenza di tali requisiti, non ha applicato il principio.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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