Il villaggio turistico rientra nella tariffa TARI degli alberghi-ristoranti e la sola apertura stagionale non basta per l’esenzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15587 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, nonché di TARSU e TARES per la continuità normativa tra i tributi, la classificazione regolamentare delle superfici tassabili, di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, ha carattere esemplificativo e non tassativo, come emerge dall’inciso “in via di massima”. È pertanto legittima la riconduzione di un’attività non espressamente tipizzata, quale il villaggio turistico, nella categoria tariffaria degli alberghi-ristoranti, in ragione dell’affinità della destinazione e della vocazione ricettiva, senza che rilevi l’omessa previsione di una specifica categoria. La stagionalità dell’attività non integra la condizione di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile richiesta per l’esclusione dal tributo, potendo al più dar luogo alle riduzioni tariffarie espressamente previste dal regolamento comunale. La riduzione per attività stagionale, avendo natura derogatoria, richiede un’esplicita previsione regolamentare e la relativa prova grava sul contribuente.
Il Fatto
La società, che gestisce un villaggio turistico, ha impugnato un avviso di pagamento emesso dal Comune per l’omesso versamento del TARES relativo all’anno 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha riformato la decisione, confermando la validità dell’atto impositivo e riconoscendo alla società esclusivamente la riduzione del 10% prevista per le attività stagionali.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che il regolamento comunale non prevedeva una specifica tariffa per i villaggi turistici e che la struttura, essendo aperta solo nei mesi estivi, non sarebbe stata idonea a produrre rifiuti nel periodo di chiusura. Il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condividendo la proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere delegato. Quanto ai primi due motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507/1993, la Cassazione ha escluso la fondatezza delle censure. La classificazione operata dal regolamento comunale, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, non richiede una tipizzazione esaustiva delle attività: l’inciso “in via di massima” attribuisce all’ente locale il potere di discostarsene, prevedendo categorie o sottocategorie ulteriori, con un ambito di discrezionalità tecnica insindacabile in sede giudiziaria. La riconduzione del villaggio turistico alla categoria degli alberghi-ristoranti, pertanto, non opera per analogia ma per la comune appartenenza a un genus di attività contraddistinto dalla vocazione ricettiva e turistica, a prescindere dalla concreta produttività di rifiuti.
La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui è legittima la delibera che assoggetti gli esercizi alberghieri a una tariffa superiore a quella delle abitazioni, essendo la maggiore capacità produttiva di rifiuti un dato di comune esperienza. Ha infine chiarito che l’assenza di obbligo di motivazione della delibera tariffaria deriva dalla natura di atto a contenuto generale della stessa.
Con il terzo motivo la ricorrente contestava il riconoscimento della sola riduzione del 10%, sostenendo che per i 161 giorni di chiusura stagionale l’immobile non potesse produrre rifiuti e dovesse pertanto essere escluso dal tributo. La Corte ha respinto la tesi, ricordando che la causa di esclusione è integrata unicamente dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, che non coincidono con la mancata utilizzazione legata a scelte soggettive dell’utente. La struttura, dotata di licenza stagionale, avrebbe potuto richiedere la licenza per l’intero anno, ma la mera denuncia di chiusura per alcuni mesi non è sufficiente a provare l’inutilizzabilità concreta. La riduzione del 10% applicata, essendo espressamente prevista dal regolamento comunale per gli usi stagionali, costituisce il solo beneficio spettante, trattandosi di norma derogatoria rimessa alla discrezionalità dell’ente.
Il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, è stato parimenti respinto. La Corte ha precisato che tale disposizione ha natura sostanziale e non si applica ai giudizi instaurati prima del 16 settembre 2022. In ogni caso, la ripartizione dell’onere probatorio non è stata alterata, poiché grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni, costituendo queste un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo. La contribuente non ha fornito tale prova.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con la condanna della società al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., stante la natura manifestamente infondata delle censure e la funzione deterrente di tale sanzione nel procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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