Deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti salvo illecito (Cass. civ. Sez. V n. 5181 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, anche quando inseriti in una frode, sono deducibili purché effettivi, inerenti, competenti e certi, salvo che si tratti di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. Il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 opera al compimento di una violazione astrattamente configurante un reato del d.lgs. n. 74/2000, a prescindere dalla verifica di tutti gli elementi costitutivi; esso non è applicabile ai fini Irap, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzioni penali.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società due avvisi di accertamento, relativi alle annualità 2002 e 2003, con riprese a tassazione ai fini Ires e Irap. Sulla base di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio contestava l’indeducibilità di alcuni costi per la loro asserita riferibilità a operazioni soggettivamente inesistenti: i servizi, pur effettivamente resi, erano stati fatturati da una società estera risultata priva di operatività e struttura, mentre sarebbero stati prestati da una società italiana.
La società impugnava gli avvisi davanti alla C.T.P. di Milano, che rigettava i ricorsi riuniti. La C.T.R. confermava la decisione. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società deduceva che il raddoppio del termine di accertamento, previsto per le violazioni comportanti obbligo di denuncia penale, era stato attivato in assenza dei presupposti, essendo la notizia di reato meramente pretestuosa e comunque relativa a reato già prescritto. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza di sezione secondo cui il raddoppio scatta al compimento di una violazione astrattamente configurante una fattispecie incriminatrice, senza necessità di verificarne tutti gli elementi costitutivi, e la giurisprudenza penale secondo cui il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 è configurabile anche con fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti.
Con il secondo motivo la contribuente eccepiva la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo ai fini Irap, per insussistenza di norme incriminatrici in materia. Il motivo è stato giudicato fondato. La Corte ha ribadito che il raddoppio dei termini non può trovare applicazione per l’Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali, dichiarando l’erroneità dell’affermazione contraria della C.T.R.
Con il terzo motivo la società contestava l’indeducibilità dei costi da fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo prestatore, sostenendo che l’elemento dirimente fosse l’inerenza all’attività d’impresa e che l’art. 8 del d.l. n. 16/2012 escludesse la deducibilità solo per i costi direttamente utilizzati per delitti non colposi. Il motivo è stato giudicato fondato. Il Collegio ha dato continuità al principio secondo cui, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, legge n. 537/1993, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto di essere stati sostenuti, anche se l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento, salvo i costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità o relativi a beni e servizi direttamente utilizzati per un delitto non colposo.
Dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo è conseguita la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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