Interpretazione dei titoli di provenienza e correzione dell’omissione nel dispositivo (Cass. civ. Sez. II n. 4494 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azioni di rivendica e garanzia per evizione, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulla interpretazione dei titoli di provenienza degli immobili, privilegiandoli rispetto ai dati catastali, quando le risultanze dei titoli siano coerenti con le dichiarazioni dei danti causa e confermate dalle prove testimoniali. La censura che contesti la ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all’esatta interpretazione della norma e attiene alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La parte che denunci un errore di diritto nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole degli artt. 1362 e ss. cod. civ., dovendo specificare i canoni concretamente violati e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato: non è sufficiente la mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dalla parte e quella accolta in sentenza, quando quest’ultima sia una delle plausibili letture. Infine, l’omissione nel dispositivo della statuizione sulla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Roma di accertare il diritto di proprietà su una cantina di pertinenza del proprio appartamento e di condannare la controricorrente al rilascio della stessa; in via subordinata hanno domandato la dichiarazione dell’evizione parziale del bene venduto e la restituzione del prezzo ai propri danti causa. Gli attori avevano acquistato l’immobile nel 1998 e avevano poi constatato che la proprietaria dell’interno confinante aveva apposto un lucchetto, impedendo l’accesso alla cantina.
Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori e rigettato la riconvenzionale di usucapione. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha invece riconosciuto la prevalenza dei titoli dedotti dalle convenute rispetto ai dati catastali, rigettando la domanda di rilascio e quella di garanzia per evizione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, oltre al travisamento della prova testimoniale, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: il parametro della motivazione omessa o contraddittoria non trova più applicazione dopo la riformulazione della norma ad opera del d.l. n. 83/2012, e la censura si risolve in una richiesta di diversa interpretazione dei titoli di acquisto, valutazione riservata al giudice di merito. Quanto al travisamento della prova testimoniale, la doglianza è inammissibile, perché il motivo non trascrive le parti rilevanti delle dichiarazioni del teste.
Il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 948, 1362, 2659 e 2826 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su un atto di permuta ritenuto privo di valore identificativo e che avrebbe dovuto invece utilizzare i dati catastali. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attiene alla valutazione del merito (Sez. I n. 3340 del 05.02.2019). Ha inoltre precisato che chi denuncia un errore di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale deve specificare i canoni in concreto violati: non è sufficiente contrapporre la propria lettura a quella del giudice, quando quest’ultima sia una delle interpretazioni plausibili (Sez. III n. 28319 del 28.11.2017).
Il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 287 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello disposto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado pur in assenza della statuizione nel dispositivo. La Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva concluso in motivazione per la restituzione del bene e delle spese di lite, limitandosi poi nel dispositivo a ordinare la restituzione della sola cantina. Si tratta di omissione materiale emendabile con il procedimento di correzione, poiché la condanna alla restituzione è sottratta a qualunque valutazione giudiziale (Cass. n. 18619/2016).
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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