Costituzione di parte civile nel giudizio abbreviato: tempestività e disciplina dell’art. 441 cod. proc. pen. (Cass. pen. n. 653 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato la costituzione di parte civile è tempestiva se intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio, purché anteriormente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell’art. 421, comma 1, cod. proc. pen. Tale regola, disciplinata autonomamente dall’art. 441, comma 2, cod. proc. pen., non è stata incisa dalle modifiche introdotte all’art. 79 cod. proc. pen. dall’art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che hanno anticipato il termine per la costituzione di parte civile all’udienza preliminare. La disposizione consente l’esercizio dell’azione civile ai danneggiati che, pur legittimati, non siano stati messi in condizione di costituirsi in udienza preliminare, come nel caso di mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, di cui all’art. 419 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli esercitava l’azione penale nei confronti degli imputati per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e di falso ideologico in atto pubblico, commessi tra giugno e luglio 2021. Secondo l’accusa, un pubblico ufficiale della Polizia Locale del Comune di Napoli, in concorso con la collega, aveva redatto un falso verbale di sopralluogo attestando l’inesistenza di lavori edili in corso presso i locali commerciali di una società di fatto gestita dal ricorrente, a fronte del pagamento di una somma di denaro. Il Giudice dell’udienza preliminare, all’esito del rito abbreviato, condannava gli imputati; la Corte di appello di Napoli rideterminava le pene in grado di appello. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, esaminando le distinte doglianze. In relazione al primo motivo, concernente la tardività della costituzione di parte civile del Comune di Napoli, la Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha rilevato che, nel giudizio abbreviato, la costituzione di parte civile è disciplinata autonomamente dall’art. 441, comma 2, cod. proc. pen., il quale non è stato inciso dalla riforma Cartabia. Tale disposizione, secondo il costante orientamento di legittimità, consente la costituzione anche successivamente alla conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, purché prima dell’apertura della discussione, evenienza verificatasi nel caso di specie, essendo il Comune venuto a conoscenza della pendenza processuale solo per effetto della comunicazione di cancelleria.
Quanto al delitto di falso, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi proposti, in quanto volti a sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito avevano valorizzato un ampio compendio probatorio – intercettazioni, documentazione contabile, fotografie – dimostrativo della natura ideologicamente falsa del verbale, redatto in assenza di attività di scavo in corso. La censura relativa alla mancata applicazione dell’attenuante della minima partecipazione è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto il contributo della ricorrente non era riconducibile a un ruolo marginale, avendo ella sottoscritto il verbale falso senza obiettare alcunché.
In relazione alla mancata concessione della non menzione della condanna, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, non essendo la questione stata devoluta alla cognizione del giudice di appello. In merito alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha ritenuto sussistente il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, e non quello di corruzione per l’esercizio della funzione, in quanto l’atto oggetto del patto illecito integrava di per sé la commissione di un reato, essendo la redazione di un atto ideologicamente falso un atto contrario ai doveri d’ufficio. Ha, altresì, escluso la configurabilità di una corruzione susseguente, essendosi perfezionato il reato per effetto del raggiungimento dell’accordo illecito, prima ancora del versamento della somma pattuita.
Infine, la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., non essendo il versamento effettuato idoneo a ristorare integralmente il danno, comprensivo anche di quello derivante dalla realizzazione delle opere abusive in area sottoposta a vincolo archeologico. Ha, inoltre, precisato che il criterio di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20 del 1994, in tema di danno all’immagine, concerne esclusivamente il giudizio di responsabilità amministrativa devoluto alla Corte dei conti e non trova applicazione nel giudizio penale.
Nota della Redazione
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