Legittimato al ricorso avverso sequestro probatorio è chi subisce sottrazione del bene (Cass. pen. Sez. II n. 35407 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sequestro probatorio disposto ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen., la persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro. Non è legittimata la persona offesa che si limiti ad affermare, senza provarla, la proprietà dei beni. In assenza di un accertamento irrevocabile, la restituzione va disposta in favore di chi deteneva la cosa, non potendo il giudice anticipare la soluzione di una controversia civile sulla titolarità del bene.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero, ordinando la restituzione dei beni sottoposti a vincolo. Il provvedimento riguardava documentazione, smartphone, notebook, tablet e supporti informatici acquisiti nel corso di perquisizioni eseguite presso l’abitazione degli indagati e i locali di una società.
Il riesame aveva rilevato la sovrapponibilità tra i fatti del procedimento e quelli di un diverso procedimento già definito con l’esercizio dell’azione penale, nel quale analoghe richieste di perquisizione e sequestro erano state rigettate perché ritenute sproporzionate. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, deducendo l’errata applicazione del principio del ne bis in idem, la violazione del canone di proporzionalità e la mancata rimessione delle parti al giudice civile ex art. 263 cod. proc. pen. L’indagata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione della legittimazione attiva. L’art. 325 cod. proc. pen. elenca tassativamente i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.: il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nonché le associazioni e gli enti indicati. In tale elenco non figura la persona offesa dal reato.
Il Collegio qualifica l’istituto: il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti è mezzo di ricerca della prova, non misura cautelare reale. Esso attribuisce al Pubblico Ministero il potere di sacrificare le facoltà dominicali del titolare per esigenze dimostrative del fatto, configurandosi come presidio precario che esaurisce la sua funzione con la dimostrazione dell’ipotesi di accusa.
Quanto alla persona che avrebbe diritto alla restituzione, i giudici di legittimità precisano che deve intendersi, in assenza di un diverso accertamento irrevocabile, il soggetto cui la cosa è stata sottratta per effetto del sequestro. Richiamando un proprio precedente, la Corte ribadisce che la caducazione del vincolo comporta l’obbligo di restituzione del bene a colui al quale sia stato sottratto, senza che la restituzione possa subordinarsi a un’inversione dell’onere della prova sulla legittimità del possesso.
La ricorrente aveva sostenuto che alcuni beni, tra cui un computer portatile e un adattatore, erano di sua proprietà, il che in astratto avrebbe potuto legittimarla quale soggetto che avrebbe diritto alla restituzione. La Corte replica che il giudice, con la restituzione dei beni non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore al vincolo: solo dove risulti pacifica la proprietà la restituzione va disposta in favore del ricorrente; altrimenti la cosa va restituita a chi ne aveva la disponibilità, non potendo il giudice in quella sede anticipare la soluzione di una controversia civile.
Nel caso concreto, il soggetto legittimato era certamente e soltanto la persona alla quale i beni erano stati sequestrati, e non la società denunziante, la quale si era limitata ad affermare, ma non a provare, la proprietà di alcuni beni. La rilevata carenza di legittimazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che rende superfluo l’esame dei motivi dedotti, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, valutati i profili di colpa.
Nota della Redazione
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