Costituzione nel processo tributario: prova della spedizione, non della ricezione (Cass. civ. Sez. V n. 19606 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai fini del controllo di ammissibilità della costituzione del ricorrente, l’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 richiede la prova della spedizione del ricorso, non quella della sua ricezione da parte del resistente. Il discrimine tra regolare costituzione e inammissibilità è dato dalla dimostrazione che tra la spedizione e il deposito in segreteria non sia decorso un termine superiore a trenta giorni. A tal fine è sufficiente la fotocopia della ricevuta di spedizione o l’avviso di ricevimento che rechi la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale. La verifica del buon fine della notifica appartiene a una fase successiva, una volta superato il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato l’imponibile per l’anno d’imposta 2011, il contribuente propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Il giudice di primo grado lo dichiarò inammissibile.
Il contribuente impugnò la decisione davanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che con sentenza n. 726/01/2021 confermò l’inammissibilità. Il giudice regionale ritenne violati gli obblighi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, perché il ricorrente, costituendosi, non aveva depositato la prova dell’avvenuta notifica dell’atto all’Agenzia delle entrate. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il contribuente sostiene che per l’esatto adempimento degli obblighi prescritti sia sufficiente allegare la fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione del ricorso per raccomandata.
La Corte ritiene il motivo fondato. La norma, nel disciplinare la costituzione del ricorrente, pretende il deposito dell’originale del ricorso notificato oppure di copia del ricorso spedito, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
L’interpretazione consolidata di questa Corte — richiamata nelle Sezioni Unite n. 13452 del 2017 e, nella sezione tributaria, in Cass. n. 31879 del 2022 e Cass. n. 24726 del 2022 — afferma l’inammissibilità del ricorso notificato direttamente a mezzo posta quando, al momento della costituzione, non sia depositata la ricevuta di spedizione del plico o l’elenco delle raccomandate con data e timbro dell’ufficio postale, oppure l’avviso di ricevimento con data di spedizione asseverata.
Il discrimine, chiarisce la Corte, non è la prova del buon fine della notifica, che sarà oggetto di controllo successivo, ma la prova della spedizione. Quest’ultima può essere fornita anche mediante l’avviso di ricevimento, purché rechi la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale. La funzione dell’art. 22 è garantire che tra spedizione e adempimenti in cancelleria non decorrano più di trenta giorni, finalità distinta dal controllo della corretta instaurazione del contraddittorio.
Il giudice regionale, nel ritenere inammissibile il ricorso per mancata prova della ricezione, ha frainteso il contenuto della norma. Il primo motivo è accolto; restano assorbiti il secondo e il terzo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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