Revocazione inammissibile se la notifica è oggetto di valutazione (Cass. civ. Sez. III n. 25667 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la valutazione sulla regolarità della notifica dell’atto di appello, quando tale questione sia stata oggetto di discussione tra le parti e di specifico accertamento ad opera del giudice. In tal caso si versa in ipotesi di errore di giudizio, sindacabile con l’impugnazione ordinaria e non con la revocazione. La cartolina di ricevimento priva di timbro postale non è idonea a documentare il perfezionamento della notifica a norma della legge n. 53/1994, non essendo sufficiente la prova della mera spedizione: la notifica è invalida e determina la nullità del procedimento d’appello svoltosi nella dichiarata contumacia di una parte. Ove tra i convenuti sia controversa l’individuazione del responsabile, sussiste il litisconsorzio necessario processuale e il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.

Il Fatto

Un privato, coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva con la bicicletta una strada provinciale, aveva convenuto in giudizio il Comune e la Provincia regionale per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accertato la responsabilità concorrente dei due enti nella misura del cinquanta per cento e li aveva condannati in solido al pagamento delle somme liquidate.

Avverso le sentenze di primo grado proponeva appello il solo Comune. La Corte d’appello, dichiarata la contumacia della Provincia, rigettava le domande nei confronti del Comune e riteneva passate in giudicato le sentenze nei confronti dell’altro ente. La Città Metropolitana, succeduta alla Provincia, proponeva allora revocazione deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’appello. La Corte d’appello dichiarava inammissibile la revocazione, ritenendo che la regolarità della notifica fosse stata oggetto di valutazione. Da qui il ricorso per cassazione, esteso anche alla sentenza d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che censura la declaratoria di inammissibilità della revocazione. Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve avere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità ed essere essenziale e decisivo, sempre che il fatto oggetto dell’errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti.

Nel caso concreto la questione era stata controversa. La Corte territoriale, con ordinanza del 2.11.2017, aveva ordinato all’appellante il deposito della relata di notifica, ponendosi il problema della regolare instaurazione del contraddittorio. Solo all’esito di tale verifica il giudice aveva formulato il proprio giudizio. Non si tratta dunque di mera svista sul contenuto della cartolina, ma di una valutazione in iure sul contenuto oggettivo del documento e sulla sua idoneità a documentare il perfezionamento della notifica. Corretta è quindi la declaratoria di inammissibilità della revocazione: il primo motivo è rigettato.

Il secondo motivo, proposto in via subordinata avverso la sentenza d’appello, è invece fondato. La cartolina di ricevimento inviata in proprio dal procuratore ai sensi della legge n. 53/1994 è priva di timbro postale. Essa non è idonea a documentare l’avvenuto perfezionamento della consegna, non potendo ritenersi sufficiente la prova della mera spedizione. Ne deriva che la notifica dell’appello è invalida e improduttiva di effetti, con conseguente nullità del procedimento d’appello, svoltosi nella erroneamente dichiarata contumacia di una delle parti.

Anche il terzo motivo è fondato. Poiché era controverso, nelle posizioni processuali degli enti convenuti, quale tra i due fosse l’effettivo responsabile del sinistro a norma dell’art. 2051 cod. civ., ovvero se lo fossero entrambi, la Corte d’appello avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Città Metropolitana. Tra gli enti è configurabile il litisconsorzio necessario processuale, essendo stata prospettata una loro responsabilità alternativa.

Il quarto motivo, attinente al merito, resta assorbito. La sentenza d’appello è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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