Costituzione di società prima del parere della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 76 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari, prima che l’operazione sia eseguita. L’invio di un provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito, con la stipula del negozio di costituzione, integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legislativo, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti. Ne consegue il non luogo a deliberare, restando impregiudicate le altre funzioni di controllo, tra cui quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni ex art. 20 del TUSP, e le eventuali ipotesi di responsabilità.

Il Fatto

Il Comune, titolare di una partecipazione dell’8% in una società a capitale pubblico attiva nel Servizio Idrico Integrato, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera consiliare con cui ha approvato l’atto costitutivo, lo statuto, i patti parasociali e il regolamento di una società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico. L’operazione si inserisce nel percorso indicato dall’Ente di Governo dell’Ambito per la costituzione di un soggetto unico in in house providing, finalizzato all’affidamento transitorio della gestione. Il Comune ha chiesto il parere di conformità ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, rappresentando l’intenzione di acquisire una partecipazione indiretta tramite la propria partecipata.

L’istruttoria ha però accertato, mediante visura camerale, che la società era già stata costituita e iscritta nel Registro delle Imprese in date antecedenti alla pronuncia, con un capitale sociale inferiore a quello deliberato e una compagine societaria diversa da quella programmata. La richiesta di parere è così giunta dopo che il negozio privatistico era stato stipulato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la struttura dell’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022: l’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione, diretta o indiretta, della partecipazione alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento. Il comma 4 consente di superare un parere negativo solo motivando analiticamente le ragioni del dissenso. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, il Collegio ribadisce che il pronunciamento della Corte postula una peculiare attività di controllo di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti.

Il processo di creazione di un nuovo soggetto societario, o di acquisizione di una partecipazione, si articola in due fasi: la prima, pubblicistica, volta a determinare la volontà dell’ente di assumere la veste di socio; la seconda, privatistica, diretta a tradurre in attuazione quella determinazione mediante atto costitutivo, statuto o contratto di acquisto. La funzione attribuita alla Corte si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, per sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che venga attuata.

Nel caso esaminato, la costituzione della società e l’acquisizione indiretta della partecipazione sono avvenute in assenza del parere e prima del decorso del termine di sessanta giorni. La Sezione richiama il principio delle Sezioni riunite secondo cui tale evenienza integra una fattispecie eccentrica che non consente l’esercizio dei poteri di verifica né l’esito della motivazione analitica in caso di valutazione negativa, essendo il negozio già stipulato. L’ingresso nella compagine prima del pronunciamento sottrae l’operazione al giudizio obbligatorio e alla verifica dell’eventuale riconducibilità all’eccezione di conformità a espresse previsioni legislative.

La condotta integra pertanto una violazione dell’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP. In applicazione del principio, la Corte dichiara il non luogo a deliberare sulla delibera consiliare, disponendo la trasmissione del provvedimento all’ente e la pubblicazione sul sito istituzionale. Restano ferme le altre funzioni di controllo e le eventuali ipotesi di responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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