Ammissione con riserva del credito consortile pendente nell’amministrazione straordinaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 23738 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la prosecuzione del contratto pendente, non accompagnata da un’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura per le prestazioni pregresse né la prededucibilità del relativo credito. Il rapporto consortile, in quanto contratto di durata ad esecuzione continuata, ove ancora pendente alla data di apertura della procedura, consente al creditore di chiedere l’ammissione al passivo con riserva, ai sensi dell’art. 51, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, condizionata all’esito della decisione sullo scioglimento o sul subentro. L’omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda il fatto storico e non le questioni o le deduzioni difensive.
Il Fatto
Il Giudice Delegato alla procedura di amministrazione straordinaria dichiarava l’esecutività dello stato passivo, ammettendo in via chirografaria il credito della società consortile, con esclusione degli interessi e senza riconoscere la prededuzione. In sede di opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall., il Tribunale ammetteva il credito in prededuzione condizionata, valorizzando la mancata espressa manifestazione di scioglimento dal vincolo consortile da parte dei commissari.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, concernenti l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 74 l.fall., rilevando che le censure non si confrontavano con il decisum che aveva fondato l’ammissione sull’art. 51, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, il quale consente al contraente di chiedere l’ammissione al passivo sotto condizione dello scioglimento o del subentro. La Corte ha precisato che il vincolo consortile, mai recesso né sciolto ex lege, costituisce un contratto di durata ad esecuzione continuata, sicché l’accertamento dell’avvenuta ultimazione dell’opera era irrilevante, rilevando esclusivamente la pendenza del rapporto alla data di apertura.
Quanto alla decorrenza degli interessi, il quarto motivo è stato rigettato richiamando l’art. 4, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/2002, nel testo ratione temporis applicabile: quando il termine non è stabilito nel contratto e non è certa la data di ricevimento della fattura, gli interessi decorrono automaticamente decorsi trenta giorni dalla prestazione dei servizi, essendo irrilevante la mancata emissione della fattura.
Infine, il quinto motivo sulle spese è stato rigettato: il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprensivo di quella istruttoria, e la liquidazione entro i limiti tabellari non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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