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Cessazione del curatore speciale e revoca della nomina per conflitto di interessi (Cass. civ. Sez. 6 n. 38883 del 07.12.2021)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. è misura di volontaria giurisdizione, sempre revocabile e modificabile dal giudice che l’ha emessa ai sensi dell’art. 742 cod. proc. civ., priva di contenuto decisorio e definitivo, non impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Non sussiste un conflitto di interessi immanente tra l’amministratore e la società nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari, in cui la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla società in persona del legale rappresentante. La competenza alla nomina del curatore speciale in corso di causa pendente spetta al giudice della causa, quale sub-procedimento incidentale; il decreto emesso dal giudice istruttore è suscettibile di reclamo immediato al collegio del tribunale ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ. e dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ.

Il Fatto

I soci di una società a responsabilità limitata hanno convenuto in giudizio la società e l’amministratore, proponendo domande di revoca dell’amministratore, di risarcimento del danno e di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio e di nomina dell’organo gestorio. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione delle delibere e la revoca in via d’urgenza dell’amministratore. Il giudice istruttore, con decreto del 1° agosto 2020, ha nominato un curatore speciale della società ex art. 78 cod. proc. civ., ravvisando un potenziale conflitto di interessi.

Avverso tale decreto, la società ha proposto reclamo alla corte d’appello, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore del tribunale, sezione specializzata per l’impresa, assegnando il termine per la riassunzione. La società ha quindi proposto regolamento necessario di competenza avverso il decreto di declinatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che il decreto di nomina del curatore speciale è atto sempre modificabile e revocabile, non passa in giudicato e non assume stabilità idonea a integrare la nozione di definitività, requisito necessario per il ricorso per cassazione. Ha richiamato la natura strumentale della nomina, diretta ad assicurare la rappresentanza processuale in caso di conflitto di interessi, senza attribuire o negare un bene della vita.

In applicazione dell’art. 363 cod. proc. civ., il Collegio ha enunciato due principi di diritto. In primo luogo, non sussiste un conflitto immanente di interessi negli atti del giudizio di impugnazione delle delibere assembleari: il legislatore presuppone la legittimazione passiva esclusiva della società in persona del legale rappresentante. Ravvisare un conflitto generalizzato indurrebbe alla nomina del curatore in quasi tutte le controversie sociali, con effetto distorsivo di esautorare l’organo gestorio dalla strategia difensiva dell’ente.

In secondo luogo, la nomina del curatore speciale in corso di causa avviene come sub-procedimento davanti allo stesso giudice della causa, il cui provvedimento è suscettibile di essere riconsiderato dal collegio in sede decisoria, ma è anche ammesso il reclamo immediato al collegio, quale mezzo specifico di impugnazione, al fine di ottenere la revoca o la modifica del decreto. Tale soluzione è imposta dalla grave incidenza sul diritto di difesa del soggetto mal rappresentato e dal disposto degli artt. 739 e 669-terdecies cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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