Accertamento tributario verso il fallimento: improcedibilità e giurisdizione del giudice tributario (Cass. civ. n. 22270 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervenuto fallimento, per i giudizi che abbiano ad oggetto l’accertamento di un credito nei confronti del fallito, determina non già l’interruzione, bensì l’improcedibilità ai sensi dell’art. 52 L. fall. (oggi art. 151 CCII), salvo i crediti appartenenti alla giurisdizione di giudici speciali. Con specifico riferimento ai crediti originati da obbligazione tributaria, la competenza a conoscerne appartiene pur sempre al giudice tributario anche in corso di procedura, tanto se l’accertamento è promosso dal curatore, quanto se pende il giudizio promosso dal fallito in bonis, nel quale ultimo caso si verifica un’ipotesi di interruzione per il venir meno della legittimazione processuale. La questione dell’opponibilità del credito alla procedura concorsuale attiene al diverso piano dell’accertamento del passivo e non incide sul potere impositivo dell’amministrazione finanziaria.
Il Fatto
A seguito di verifica della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate notificava al Fallimento di una società a responsabilità limitata un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, con il quale veniva rideterminato il valore ammortizzabile di un complesso alberghiero, sulla base di una perizia di stima, e veniva riqualificata come esente, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, la cessione di un immobile, con conseguente ricalcolo del pro-rata di detraibilità IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto le deduzioni relative al giudicato esterno, rilevando che la sentenza invocata, concernente un’altra annualità, non era stata prodotta in copia recante il certificato di cancelleria previsto dall’art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile al processo tributario per analogia legis ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, attestazione necessaria affinché il giudicato possa far stato in accoglimento della relativa eccezione.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente, secondo cui l’avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della procedura concorsuale sarebbe inefficace, dovendo l’accertamento dei crediti avvenire esclusivamente nella sede dello stato passivo. Ha chiarito che l’intervenuto fallimento determina l’improcedibilità del giudizio, ex art. 52 L. fall., e non l’interruzione, ma che la giurisdizione del giudice tributario permane in ordine alla legittimità dell’atto impositivo, attenendo la questione dell’opponibilità del credito al diverso piano dell’accertamento del passivo.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la questione del difetto di potere di firma del funzionario sottoscrittore, implicitamente rigettata in primo grado, non era stata specificamente riproposta in appello, come richiesto dall’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo sufficiente il generico richiamo degli atti della fase precedente, secondo la giurisprudenza ivi richiamata.
Il terzo motivo, relativo alla presunta omessa pronuncia sul giudicato formatosi sulla questione IVA, è stato ritenuto infondato, avendo il giudice di appello motivato sul punto del recupero fiscale; il quarto motivo, concernente la determinazione delle quote di ammortamento, è stato invece dichiarato in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato, avendo la sentenza impugnata utilizzato la perizia non quale criterio sostitutivo del costo, ma quale elemento di valutazione della congruità del valore iscritto, unitamente ad altri elementi documentali, con conseguente non consentita nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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