Inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che fissa il prezzo base d’asta nel concordato (Cass. civ. Sez. 1 n. 577 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È privo di decisorietà e non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento con cui il tribunale, in sede di reclamo avverso un’ordinanza del giudice delegato, fissa il prezzo base minimo per una singola vendita competitiva nell’ambito dell’esecuzione del concordato preventivo. Tale provvedimento ha natura meramente ordinatoria e non incide in via definitiva sui diritti soggettivi delle parti coinvolte, rimanendo il bene assoggettato alla procedura concorsuale e destinato alla vendita al miglior offerente a prescindere dal prezzo base di ciascun esperimento. La sua efficacia è temporalmente limitata alla “prossima vendita competitiva”, lasciando impregiudicate le determinazioni degli organi competenti per gli esperimenti successivi.
Il Fatto
In corso di esecuzione di un concordato preventivo omologato, un immobile era stato aggiudicato provvisoriamente a una società per un prezzo di molto inferiore al valore di stima. Su richiesta del creditore ipotecario, il giudice delegato impediva il perfezionamento della vendita e disponeva un nuovo esperimento di gara al medesimo prezzo base.
Avverso tale provvedimento, la creditrice proponeva reclamo ai sensi degli art. 26 e 164 legge fall., ritenendo irrazionale la decisione di rimettere in vendita il bene al prezzo ritenuto non congruo. Il Tribunale, in accoglimento del reclamo, disponeva che il prezzo base d’asta per la “prossima vendita competitiva” fosse pari ad almeno un importo superiore, impregiudicata la discrezionalità del liquidatore giudiziale. La società in concordato proponeva ricorso per cassazione avverso tale decreto.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 108 legge fall., sostenendo che il tribunale avesse fissato un prezzo base non corrispondente al valore di stima o di mercato, ma al prezzo gradito dal creditore ipotecario. La società evidenziava che, in assenza di impugnazione, il provvedimento avrebbe acquisito forza di giudicato, impedendo ogni futuro tentativo di vendita a un prezzo inferiore e rendendo di fatto l’immobile non collocabile sul mercato.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato è privo di decisorietà. Oggetto dell’impugnazione non era la decisione di impedire il perfezionamento della vendita, ma esclusivamente la fissazione del prezzo base per il successivo esperimento di vendita. Tale determinazione ha natura meramente ordinatoria e non produce effetti definitivi sui diritti soggettivi delle parti, perché il bene rimane assoggettato alla procedura concorsuale e destinato alla vendita al miglior offerente.
La Corte ha inoltre chiarito che il tribunale si è limitato a imporre un prezzo base minimo per la sola “prossima vendita competitiva”, lasciando impregiudicate le determinazioni degli organi competenti sugli esperimenti successivi. Va pertanto esclusa l’interpretazione della ricorrente, secondo cui il provvedimento avrebbe impedito in assoluto vendite a prezzi inferiori, acquisendo efficacia di giudicato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, oltre alla statuizione in ordine al contributo unificato.
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Nota della Redazione
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