Riassunzione opposizione stato passivo e natura normativa dei decreti tassi soglia (Cass. civ. Sez. I n. 20134 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo riassunto dopo l’omologazione del concordato fallimentare, la domanda del creditore opponente non può estendersi alla condanna del debitore tornato in bonis. La riassunzione ha la sola funzione di consentire la distribuzione degli accantonamenti disposti ex art. 136, secondo comma, l. fall., esaurendosi l’efficacia del giudizio nei limiti del concorso ai sensi dell’art. 96, quinto comma, l. fall. Superata, pertanto, la giurisprudenza che ammetteva la pronuncia di condanna, non essendo interesse del creditore munirsi di un titolo esecutivo ulteriore. I decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi sono atti amministrativi generali e astratti a contenuto normativo, integrativi del precetto dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 2 l. n. 108/1996: il giudice è tenuto a conoscerli ex art. 113 cod. proc. civ., con conseguente esonero della parte dall’onere di produrli.
Il Fatto
La banca proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società di cui il debitore era titolare, chiedendo l’ammissione al passivo di un credito per residuo mutuo chirografario, pari a € 157.342,53. Il curatore eccepiva la natura usuraria degli interessi applicati.
Nelle more, veniva omologato il concordato fallimentare e il giudizio, dopo interruzione, era riassunto dalla banca nei confronti del debitore tornato in bonis. A seguito dell’escussione della garanzia, la domanda era ridotta al venti per cento dell’importo originario. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo ammissibile la domanda di condanna e insufficiente la prova del superamento del tasso soglia, per mancata produzione dei decreti ministeriali. Il debitore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta per prima la censura processuale, ritenuta pregiudiziale perché attinente a un error in procedendo. È ormai coperta da giudicato interno l’affermazione del giudice dell’opposizione secondo cui il giudizio può essere riassunto nei confronti del debitore tornato in bonis. La sede processuale resta dunque quella del tribunale fallimentare, e la questione non è più sindacabile.
Nel merito, il ricorrente ha ragione. Il decreto impugnato si fondava sul principio per cui il riacquisto della capacità processuale del fallito comporta l’accertamento del credito nei confronti del debitore, con conseguente ammissibilità della pronuncia di condanna pur in presenza di conclusioni formulate come ammissione al passivo.
Tale indirizzo non regge più. L’efficacia erga omnes del provvedimento che chiude l’opposizione è venuta meno per effetto dell’art. 96, quinto comma, l. fall., secondo cui il decreto e le relative opposizioni producono effetti soltanto ai fini del concorso. La funzione della riassunzione è quindi quella di procedere alla distribuzione degli accantonamenti ex art. 136, secondo comma, l. fall. Il concordato omologato mira a soddisfare i crediti ammessi, compresi i creditori opponenti, mediante le somme depositate a loro favore.
Ne consegue che i crediti oggetto di opposizione vengono soddisfatti tramite la distribuzione dell’accantonamento: se il creditore vince, l’importo accertato gli viene assegnato sotto la vigilanza degli organi fallimentari; se soccombe, l’importo torna nella disponibilità del proponente. Difetta perciò ogni ragione di munire il creditore di un titolo esecutivo ulteriore verso l’assuntore o il debitore tornato in bonis.
Sul primo motivo, la Corte condivide le conclusioni del Pubblico Ministero. I decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, costituiscono atti amministrativi generali e astratti di carattere normativo, perché completano precetti di rango primario. La delegificazione della disciplina del tasso soglia attribuisce loro natura di norme integrative del precetto legislativo. Il giudice è pertanto tenuto a conoscerli ex art. 113 cod. proc. civ., e non si condivide l’opposto indirizzo.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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