Inammissibile il ricorso che non indica la motivazione censurata (Cass. civ. Sez. III n. 15015 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che omette di identificare la motivazione criticata della sentenza impugnata è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché la critica della decisione non può prescindere dalle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancata considerazione rende il motivo inidoneo al raggiungimento dello scopo e lo configura come un non motivo. Il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’indicazione di un fatto decisivo, inteso come preciso accadimento storico-naturalistico, non di mere argomentazioni o deduzioni difensive. Il ricorso che, pur rubricato come violazione di legge, tenda a suscitare una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove alternativa a quella del giudice di merito è inammissibile, non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito.
Il Fatto
Con sentenza pubblicata il 14.2.2018 il Tribunale di Cagliari, accogliendo la domanda del ricorrente, lo dichiarò proprietario di un’autovettura, ordinando alla società convenuta la consegna della carta di circolazione, e rigettò la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dalla società. Il primo giudice ritenne che il terzo venditore avesse operato quale commissionario della società, potendo così trasferire validamente il bene in nome proprio e per conto del committente.
La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza pubblicata il 3.2.2021, in riforma della decisione, rigettò la domanda del ricorrente e lo condannò alla restituzione dell’autovettura e della documentazione, nonché di un importo bonificato in forza della sentenza riformata. La Corte escluse il rapporto di commissione, qualificando il venditore come semplice procacciatore d’affari, e ritenne l’acquisto del ricorrente come a non domino. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi. Il ricorrente censura l’interpretazione della scrittura valorizzata dalla Corte d’Appello e il contrasto tra le difese della società, sostenendo che il primo giudice aveva correttamente inquadrato il rapporto come mandato senza rappresentanza per fatti concludenti.
La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto un primo profilo. Il ricorrente non indica alcuna norma violata o falsamente applicata e non procede alla sussunzione nell’ambito delle ipotesi dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., evocando impropriamente la vecchia formulazione del n. 5. Anche qualificando la censura secondo gli insegnamenti delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013, il fatto omesso — la data della scrittura — non è decisivo, poiché il vizio presuppone l’indicazione di un fatto storico, non di argomentazioni o deduzioni difensive.
La Corte richiama l’orientamento costante secondo cui non rientrano nella nozione di fatto le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico sia stato comunque considerato, né una moltitudine di fatti e circostanze. Il ricorrente, non avendo indicato il fatto decisivo pretermesso — principale o secondario —, tende a un riesame del merito, oltre il controllo della motivazione limitato al minimo costituzionale ammesso dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014.
La Corte rileva un secondo profilo di inammissibilità. Il motivo, pur ampio, è privo dell’identificazione della motivazione criticanda, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. L’onere di individuare la motivazione grava sul ricorrente, non potendosi delegare la Corte a tale individuazione. La mancata considerazione delle ragioni della decisione impugnata configura un non motivo, sanzionato con l’inammissibilità.
Infine, quanto al vizio di violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente avrebbe dovuto indicare le affermazioni in diritto della sentenza gravata e le ragioni del contrasto con le norme regolatrici, secondo Cass., Sez. Un., n. 10313 del 2006. Il motivo, in realtà, nasconde contestazioni di merito sulle valutazioni della Corte d’Appello. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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