Inammissibile il parere sui contributi previdenziali degli amministratori locali (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 69 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere avanzata dal Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando il quesito, pur investendo l’interpretazione di norme con riflessi finanziari, è preordinato a definire i presupposti di diritti soggettivi di natura patrimoniale devoluti alla cognizione del giudice ordinario. La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia della contabilità pubblica. Il mero riflesso sulla spesa dell’Ente non basta a qualificare come contabile una norma che disciplina il sorgere di un diritto di credito dell’amministratore locale verso il Comune, dovendosi escludere qualsiasi ingerenza esterna del supporto consultivo nella sfera giurisdizionale della magistratura ordinaria.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere in tema di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore di lavoratori non dipendenti eletti o nominati amministratori locali che non abbiano comunicato la sospensione dell’attività lavorativa in corrispondenza del mandato elettivo.
Un ex amministratore, avvocato, dopo aver richiamato una ordinanza della Corte di cassazione, ha chiesto il pagamento dei contributi per tutto il periodo del mandato, pur non risultando la sospensione dell’attività libero professionale, con successive diffide e richiesta di ripetizione delle somme versate alla cassa previdenziale. L’Ente, adeguatosi all’art. 86 del d. lgs. 267/2000, ha ritenuto di dover riconoscere i contributi solo per le cariche espressamente menzionate, escludendo il vice presidente del consiglio. Il Sindaco ha prospettato il contrasto tra l’orientamento della magistratura contabile e quello della Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, riconoscendola proveniente dal Sindaco, quale organo di vertice legittimato, anche in assenza di un C.A.L. operante nella Regione.
Sul piano oggettivo, la Sezione ha richiamato i criteri elaborati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite: il quesito deve attenere alla contabilità pubblica, essere formulato in termini generali ed astratti e non interferire con altre funzioni. Il rilievo decisivo è che il giudice contabile non può ingerirsi nella sfera giurisdizionale di altra magistratura.
La questione riguarda l’art. 86, commi 1 e 2, T.U.E.L. Le Sezioni regionali avevano in più occasioni affermato che l’Ente è tenuto al versamento solo se l’amministratore si dedica a tempo pieno al mandato, rinunciando all’attività lavorativa. La Corte di cassazione, con le ordinanze n. 24615/2023 e n. 18396/2024, ha invece letto l’espressione “allo stesso titolo” come riferita alla natura del versamento e non al presupposto della rinuncia all’attività professionale, valorizzando la garanzia dell’art. 51 Cost.
Proprio il contrasto tra plessi giurisdizionali è assunto dalla Sezione come indice dell’estraneità della materia alla contabilità pubblica. Richiamando la Sezione delle autonomie n. 3/2014/QMIG e n. 2/2023/QMIG, il Collegio ha chiarito che vanno escluse le richieste propedeutiche all’adozione di provvedimenti incidenti su posizioni giuridiche soggettive devolute ad altro giudice.
Nel caso concreto, decidere equivarrebbe a stabilire i presupposti di un diritto di credito dell’amministratore verso il Comune. Non basta il riflesso sulla spesa. La risposta o concretizzerebbe il conflitto o sarebbe inutile di fronte alle indicazioni della Suprema Corte. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
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