Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e Commissario ad acta (TAR Toscana n. 1499 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando l’amministrazione non dimostri in giudizio la materiale esecuzione del giudicato, non essendo sufficiente l’avvenuta esecuzione limitata alle sole spese di giudizio. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e, una volta decorso, non sussiste alcun ostacolo normativo alla corresponsione di quanto dovuto. All’accoglimento consegue l’ordine di esecuzione entro 30 giorni, la nomina del Commissario ad acta per il caso di inerzia e la penalità di mora commisurata agli interessi legali ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del comparto istruzione, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Livorno l’accertamento del diritto alla carta docente per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, oltre a rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a mettere a disposizione lo strumento di fruizione e al pagamento delle spese, attribuite al procuratore antistatario.
La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, era stata eseguita dall’amministrazione solo per le spese di giudizio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo le misure attuative del giudicato, la nomina del Commissario ad acta e le penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dell’effettiva esecuzione del giudicato e rileva che non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. L’esecuzione parziale, circoscritta alle sole spese di giudizio, non integra adempimento dell’obbligo accertato nella sentenza azionata.
Il TAR esclude poi la sussistenza di ostacoli normativi alla corresponsione. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni e più volte novellato. Ne deriva che l’attività di esecuzione non può ritenersi conclusa e il ricorso è fondato.
Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la carta docente con le modalità indicate nella sentenza e con gli accessori ivi previsti. Assegna il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per le attività esecutive.
Per il caso di inerzia, il TAR nomina Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, con termine di ulteriori 60 giorni, con facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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