Il concorso interno prevale sulla scelta di sede ex legge 104/1992 (TAR Lazio n. 5930 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincitore di un concorso interno per l’avanzamento di carriera non può invocare il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare disabile, ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, per ottenere l’assegnazione in deroga all’ordine di graduatoria. L’esercizio del diritto presuppone la qualifica di lavoratore già acquisita, mentre il vincitore di concorso, fino all’esito positivo del corso di formazione, versa in una condizione di precarietà che non legittima l’anticipazione del beneficio. Nell’assegnazione della prima sede ai vincitori, l’ordine di graduatoria costituisce criterio prioritario e ineludibile, salvo motivate esigenze di servizio. La disciplina dei benefici per l’assistenza ai disabili non introduce una prelazione che consenta di sovvertire l’ordine di assegnazione secondo la posizione conseguita.

Il Fatto

Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso un Reparto mobile, risultava vincitore di un concorso interno per titoli ed esame per la copertura di posti di vice ispettore, collocandosi in una posizione utile della graduatoria. Il piano di ripartizione delle sedi non contemplava alcuna destinazione nella città di residenza, dove il dipendente prestava assistenza continuativa al figlio minore, dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.

Il vincitore presentava istanza per essere assegnato al Reparto di provenienza, ma l’amministrazione respingeva la richiesta, assegnandolo ad una Questura di un’altra regione. Il ricorrente impugnava il piano di ripartizione, il provvedimento di assegnazione, il diniego e il bando di concorso, nella parte in cui non riconosceva alcuna preferenza, nella scelta della sede, ai soggetti beneficiari delle tutele previste per l’assistenza ai disabili in situazione di gravità.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente escluso ogni profilo di illegittimità nella mancata previsione di sedi nella città di residenza del ricorrente. L’individuazione delle sedi da coprire attraverso l’assegnazione dei vincitori costituisce espressione dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione della pubblica sicurezza, che valuta le esigenze di organico e le priorità strategiche degli uffici. Tale scelta, afferendo alla macro-organizzazione, sfugge al sindacato del giudice amministrativo, salva la prova della manifesta irragionevolezza, non fornita dal ricorrente.

La Corte ha poi ritenuto non accoglibile l’istanza presentata in un momento antecedente all’acquisizione della nuova qualifica. Il vincitore del concorso, fino alla conclusione positiva del corso di formazione, non è assimilabile al lavoratore contemplato dall’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, trovandosi in una condizione di precarietà che rende prematura la concessione del beneficio, mancando la certezza del superamento del corso e della effettiva immissione nel nuovo ruolo.

Quanto al rapporto tra la tutela del disabile e il criterio della graduatoria, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la regola dell’attribuzione delle sedi in base alla posizione in graduatoria, connessa al principio di meritevolezza dei concorsi pubblici, recede solo dinanzi a motivate esigenze di servizio. L’orientamento più risalente esclude che l’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 configuri un titolo preferenziale idoneo a sovvertire l’ordine di assegnazione.

Il TAR ha valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva partecipato ad un concorso interno, non ad una selezione per l’accesso dall’esterno. In tale evenienza, il vincitore conserva la facoltà di rinunciare alla promozione, mantenendo l’impiego e la sede già goduti per continuare ad assistere il familiare. La preferenza accordata alla progressione in carriera non può trasformarsi nella pretesa di ottenere anche la sede desiderata, in pregiudizio dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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