Oscurabili le offerte tecniche solo per segreti tecnici o commerciali (TAR Sicilia n. 2460 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica l’oscuramento delle offerte tecniche è ammesso esclusivamente in relazione a informazioni che, per motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), cod. app. Rigettata l’istanza di oscuramento proposta dall’offerente, non residua in capo alla stazione appaltante alcun potere di disporre d’ufficio l’oscuramento di ulteriori dati contenuti nell’offerta. I nominativi e i codici fiscali del personale indicato per l’esecuzione del servizio non costituiscono dati sensibili, ma dati comuni, rispetto ai quali la trasparenza e il diritto di accesso dei concorrenti prevalgono sulla riservatezza. L’accesso resta illegittimamente negato quando la conoscibilità del dato presenti un collegamento strumentale con le esigenze difensive del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato a una procedura aperta telematica indetta dalla struttura sanitaria per l’affidamento, quanto ai lotti nn. 1 e 2, di servizi di emergenza-urgenza. Alla gara hanno preso parte soltanto la ricorrente e la società controinteressata, poi aggiudicataria.
Il disciplinare imponeva di allegare all’offerta tecnica, a pena di esclusione, un allegato recante l’elenco nominativo del personale medico impiegato, con nome, cognome, codice fiscale, iscrizione all’albo e dichiarazioni di veridicità. La controinteressata ha chiesto l’oscuramento della propria offerta per asseriti segreti commerciali, ma il R.U.P. ha rigettato l’istanza, disponendo comunque d’ufficio l’oscuramento dei dati personali non divulgabili in forza della normativa sulla privacy. Pubblicati gli atti, la ricorrente ha rilevato che l’elenco era osteso con integrale occultamento dei nominativi e dei codici fiscali, così da impedire ogni verifica dei requisiti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto qualificato il rito applicabile: la controversia rientra nel rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4 e ss., cod. app. avverso le decisioni di oscuramento delle offerte, con decisione resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 7, cod. app. Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato.
Il passaggio decisivo muove dall’art. 36, comma 3, cod. app., che affida alla stazione appaltante il potere di delibare le istanze di oscuramento prodotte dagli operatori economici ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a). Tale disposizione ammette l’esclusione delle informazioni fornite nell’offerta soltanto quando costituiscano, per motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Il perimetro del potere è quindi tipico e circoscritto.
Nel caso concreto l’istanza della controinteressata è stata espressamente rigettata. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che non residua alcun potere della pubblica amministrazione di oscurare ulteriori dati contenuti nell’elenco, non trovando la condotta un valido addentellato normativo e risolvendosi in un vulnus alla trasparenza e al diritto di accesso dei soggetti interessati.
Il Collegio aggiunge che i nominativi e i codici fiscali dei medici indicati dagli operatori economici non sono neppure dati sensibili alla stregua della normativa europea e nazionale, dovendo essere ricompresi tra i dati comuni. In materia di appalti, la trasparenza e il diritto di partecipazione dei concorrenti devono ritenersi prevalenti rispetto alla riservatezza dei dati personali comuni.
Assume rilievo, infine, il profilo difensivo: la ricorrente ha dimostrato che l’omessa ostensione impedirebbe di verificare l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal personale indicato nell’offerta di controparte. Sussiste, dunque, un collegamento strumentale tra la conoscibilità del dato e le esigenze difensive, che esclude il carattere meramente esplorativo della richiesta. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’oscuramento nei limiti di interesse e obbligo dell’amministrazione di rendere accessibili i dati; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.