Crediti prededucibili e annullamento atti giudice delegato dopo confisca (Cass. pen. Sez. I n. 33108 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro e confisca, il credito sorto nel corso dell’amministrazione giudiziaria in forza di un rapporto contrattuale proseguito su autorizzazione del giudice delegato, mai revocata, deve essere considerato prededucibile ai sensi dell’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, senza che la sua tutela possa essere negata in sede di incidente di esecuzione. Una volta divenuta definitiva la confisca, il giudice delegato perde la legittimazione a provvedere sui crediti maturati e sull’uso del bene, perché tutti i poteri di gestione transitano in capo all’Agenzia nazionale, competente alla redazione del progetto di pagamento. È pertanto abnorme il provvedimento con cui la Corte di appello, investita dell’impugnazione del decreto del giudice delegato, decida nel merito invece di riqualificare l’atto come opposizione e rimetterlo al giudice competente.

Il Fatto

La società ricorrente aveva acquisito la disponibilità di un sito per la produzione fotovoltaica attraverso un contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato mentre il fondo era già sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento per art. 640-bis cod. pen., definito con confisca divenuta irrevocabile in data 14.01.2025. Il giudice delegato, dopo aver autorizzato la prosecuzione dell’attività agricola e il pagamento del corrispettivo, con provvedimento dell’11.08.2025 aveva respinto le istanze della società volte a ottenere il pagamento in prededuzione dei crediti, il rimborso dei miglioramenti e un equo indennizzo.

Propugnato incidente di esecuzione, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con ordinanza del 25.02.2026 aveva dichiarato inammissibili e infondate le istanze, negando la natura prededucibile dei crediti e la buona fede del terzo. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del rapporto negoziale, rilevando che il contratto con la ricorrente era stato stipulato in costanza di sequestro senza coinvolgimento dell’autorità giudiziaria, ma che sia il custode sia l’amministratore giudiziario ne avevano avuto piena contezza, riferendone al giudice delegato. Quest’ultimo, con provvedimento del 26.10.2020, aveva autorizzato la prosecuzione dell’attività e il pagamento del compenso, riconoscendo la società come fornitore strategico.

Tale autorizzazione, mai revocata, imponeva di qualificare i crediti come prededucibili, alla luce dell’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, che include in tale categoria quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 46101 del 11/05/2021 e Sez. 1 n. 32269 del 16/02/2018, secondo cui il provvedimento autorizzativo del giudice equivale a riconoscimento della tutelabilità dei crediti e della buona fede del creditore.

Quanto al profilo processuale, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata è abnorme: il giudice dell’esecuzione ha deciso nel merito un’istanza inammissibile, senza riqualificare l’atto come opposizione e rimetterlo al giudice competente. Avverso i provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi è ammessa l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione, dinanzi al giudice che ha adottato l’atto o al tribunale, secondo i criteri dell’art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. (richiamati Sez. 5 n. 16144 del 05.03.2024 e Sez. 5 n. 7271 del 28.11.2024).

Infine, la Corte osserva che, divenuta definitiva la confisca, il giudice delegato aveva esaurito i propri compiti e la sua legittimazione era venuta meno, con transito dei poteri in capo all’Agenzia nazionale. Il decreto dell’11.08.2025 è stato quindi emesso da autorità non legittimata, avendo esercitato poteri dell’Agenzia. Ne consegue l’annullamento senza rinvio sia del provvedimento impugnato sia di quello del giudice delegato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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