Appello cautelare del PM, obbligo di confronto con la decisione liberatoria (Cass. pen. Sez. I n. 33107 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare, quando il Tribunale del riesame riformi in senso sfavorevole all’indagato la decisione liberatoria del GIP, in assenza di mutamenti del materiale indiziario, non è configurabile un obbligo di motivazione rafforzata, stante il diverso standard cognitivo del procedimento incidentale. Il giudice è però tenuto a una riconsiderazione critica degli argomenti della decisione impugnata, se decisivi, superandoli con argomentazioni autonome tratte dall’intero compendio processuale. La configurabilità del tentativo punibile ex art. 56 cod. pen. non può fondarsi su mere congetture, ma su dati obiettivi suffraganti l’inizio dell’esecuzione; in caso di dubbio, prevale la lettura favorevole all’indagato. Ove la riforma cautelare si basi su un fatto indimostrato, ricorre il vizio di motivazione apparente ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Procura distrettuale contesta a più soggetti un tentato omicidio in concorso, aggravato dalla premeditazione e dall’art. 416-bis.1 cod. pen., in danno delle vittime designate di un agguato mai portato a consumazione. Il GIP presso il Tribunale di Lecce, accogliendo solo in parte la richiesta cautelare, nega la gravità indiziaria sul tentato omicidio, escludendo il requisito dell’univocità della destinazione degli atti: gli esecutori non erano usciti dall’abitazione, avendo appreso in via preliminare della presenza delle Forze dell’ordine.

Il Pubblico Ministero propone appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame accoglie e applica la custodia in carcere a uno degli indagati, ravvisando l’inizio della fase esecutiva nella partenza dei sicari dalla base logistica. La difesa ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla struttura del controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare, richiamando il consolidato orientamento sul sindacato di congruenza rispetto ai canoni logici e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Evidenzia come il giudizio di verosimiglianza, pur legittimo, richieda che sia plausibilmente esclusa ogni alternativa spiegazione idonea a invalidare l’ipotesi di accusa.

Sul piano processuale, la Corte ricostruisce le differenze tra procedimento principale e incidentale de libertate. Il secondo non ammette poteri istruttori del giudice dell’impugnazione e conosce, di regola, lo stesso corredo probatorio del primo giudice. Da qui l’affermazione del principio: la riforma sfavorevole non impone una motivazione rafforzata, ma esige un confronto critico con la decisione liberatoria riformata, da superare con argomenti autonomamente accettabili.

Nel caso concreto, il punto controverso è l’uscita dei due presunti sicari dall’abitazione, dato che segnerebbe l’inizio dell’esecuzione. Il Tribunale del riesame lo ha ritenuto dimostrato sulla base di una captazione delle 22:05, trascurando però le intercettazioni immediatamente successive, che attestano il rientro del terzetto già alle 22:07. La Corte rileva che l’ordinanza ha postulato il fatto da provare — l’uscita e l’allontanamento — senza ancoraggio a riscontri obiettivi, definendo tale sequenza assertiva e congetturale.

Il Collegio censura, in particolare, l’affermazione sulla “brevissima distanza” dei sicari dal luogo dell’agguato e sulla rapida ricomposizione del gruppo, priva di qualsiasi mappatura dei luoghi o quantificazione delle distanze e dei tempi di percorrenza. Il Tribunale avrebbe dovuto disporre di riscontri investigativi — individuazione del sito di partenza e di destinazione, distanza, tempi — per giustificare il passaggio dalla fase preparatoria alla fase esecutiva.

La Corte ravvisa infine un travisamento per omissione del dato probatorio nel mancato esame della versione riferita dall’indagato circa un’ora dopo, e nella scelta acritica di una sola delle possibili letture delle captazioni, senza confronto con gli argomenti del primo giudice. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Lecce, per nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *