Indebita percezione di erogazioni pubbliche e confisca: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 3085 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di vizi di motivazione, solleciti una rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen., le somme erogate in difetto dei presupposti di concedibilità costituiscono esse stesse l’ingiusto profitto del reato, a prescindere dall’impiego fattone, e sono pertanto suscettibili di confisca ex art. 322-ter cod. pen. La sopravvenuta restituzione della somma non è deducibile in sede di legittimità, involgendo un accertamento di fatto, restando salva la possibilità di far valere l’insussistenza attuale del profitto in sede esecutiva.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna di una donna per il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter cod. pen., ritenendo in esso assorbita la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all’art. 483 cod. pen.

All’imputata era contestato di aver chiesto e ottenuto il contributo di autonoma sistemazione per gli eventi sismici del 2016, dichiarando falsamente che la propria abitazione principale, abituale e continuativa, divenuta inagibile, era sita in un determinato comune. Avverso la sentenza di appello la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 316-ter cod. pen., un vizio di motivazione e l’illegittimità della disposta confisca.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che esso è reiterativo e versato in fatto, sollecitando una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione completa e coerente.

La Corte d’appello aveva circoscritto l’indagine alla porzione di immobile effettivamente utilizzabile, rilevando che l’altra porzione risultava catastalmente inagibile già dal 2010 e non poteva quindi costituire luogo di dimora abituale. I dati sui consumi, prossimi o pari a zero negli anni di riferimento e crescenti solo nel periodo estivo e in corrispondenza delle festività, erano stati ritenuti incompatibili con la presenza stabile di un nucleo monocomposto, anche a confronto con i consumi di altra abitazione, risultati in linea con la media nazionale. Le dichiarazioni dei testi a difesa sono state considerate inidonee a contrastare tale quadro probatorio.

Quanto al secondo motivo, la risposta della Corte territoriale è giudicata giuridicamente obbligata: le somme erogate in difetto dei presupposti, proprio perché percepite indebitamente, costituiscono esse stesse l’ingiusto profitto del reato, a prescindere dall’impiego fattone. La Cassazione richiama il principio secondo cui la mancata risposta ad ulteriori eccezioni difensive, manifestamente infondate, non vizia la motivazione (Sez. III n. 46588 del 03.10.2019).

La prospettata restituzione della somma e degli interessi, avvenuta in adempimento di un decreto ingiuntivo, non è deducibile in sede di legittimità, involgendo un accertamento di fatto; resta ferma la possibilità di far valere l’insussistenza attuale del profitto nella debita sede esecutiva. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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